Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine

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Variante 2: Apertura completa del mercato della misurazione di conteggio

Art. 21 Libera scelta del fornitore per la misurazione di conteggio

Il settore delle misurazioni comprende la designazione e la gestione dei punti di misurazione (assegnazione, registrazione e documentazione), la misurazione operativa e la misurazione di conteggio. La misurazione operativa che riguarda i dispositivi di misurazione nella rete fa parte delle prestazioni di servizio relative al sistema (art. 3 lett. m) e comprende il rilevamento dei dati di misurazione per la gestione operativa della rete (per garantire un esercizio sicuro della rete). La misurazione di conteggio (art. 3 lett. j) comprende l’esercizio delle stazioni di misurazione (installazione, esercizio e manutenzione dei dispositivi di misurazione) e la fornitura dei servizi di misurazione (rilevamento, elaborazione e trasmissione dei dati di misurazione). L’apertura del mercato concerne solo la misurazione di conteggio.

Il capoverso 1 disciplina la possibilità offerta ai consumatori finali, ai produttori di gas e ai gestori di impianti di scegliere liberamente i propri gestori delle stazioni di misurazione e i propri fornitori di servizi di misurazione. Il mercato delle misurazioni di conteggio è dunque completamente aperto.

Il capoverso 2 prevede che la competenza per la misurazione di conteggio spetti al gestore della rete, finché i consumatori finali, i produttori di gas e i gestori di impianti non esercitano il loro diritto di scelta. Con questi ultimi, il gestore della rete dovrà convenire, tramite contratto separato o tramite il contratto di fornitura, le condizioni operative dei dati e dei costi che il cliente dovrà assumersi. Il gestore della rete è dunque libero di stabilire il prezzo che intende applicare ai suoi clienti, fatte salve le regolee applicabili alla concorrenza.

Il capoverso 3 prevede una delega che legittima il Consiglio federale a disciplinare diversi aspetti : la procedura in caso di cambio del gestore della stazione di misurazione o del fornitore di servizi metrologici (lett. a); i costi connessi all’esercizio del diritto di scelta del consumatore finale (lett. b) nonché gli obblighi del gestore della stazione di misurazione e del fornitore di servizi metrologici (lett. c).

Art. 22 Requisiti per i dispositivi di misurazione

Oltre alle caratteristiche tecniche, nell’ottica del diritto della protezione dei dati il Consiglio federale deve pure prestare particolare attenzione alla sicurezza dei dati di queste infrastrutture critiche, in particolare per quel che concerne la trasmissione dei dati automatizzata e digitale.

Tenendo conto della legge federale del 17 giugno 201141 sulla metrologia e le relative disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale disciplina i requisiti minimi delle caratteristiche tecniche dei dispositivi di misurazione. A mo’ di esempio, non è previsto l’impiego generalizzato dei sistemi di misurazione intelligenti. Secondo lo stato attuale della tecnica appare ragionevole prevedere l’obbligo di impiegare un misuratore del profilo di carico con strumenti registratori e trasmissione dei dati automatica solo per i clienti che fruiscono di servizi di misurazione con un consumo

41 RS 941.20