Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine
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annuale di almeno 1000 MWh. In presenza di rapidi sviluppi della tecnica, si potrebbe assicurare un rapporto ragionevole tra costi e benefici anche fissando un valore soglia inferiore, ciò che necessiterebbe un adeguamento da parte del Consiglio federale delle disposizioni attualmente in vigore. Inoltre, i requisiti tecnici minimi (tra cui la conversione delle quantità, la sicurezza dei dati) potranno essere precisati se del caso tramite direttive specifiche del settore (ad es. le disposizioni tecniche ASIG).
Sezione 4: Bilanciamento
Art. 23 Gruppi di bilancio
Le disposizioni inerenti al bilanciamento stabiliscono che in un determinato periodo (periodo di bilanciamento) sia immesso e prelevato nel sistema lo stesso quantitativo di gas e riprendono in larga misura quelle del diritto in materia di approvvigionamento elettrico.
In base al capoverso 1 primo periodo ogni utente della rete deve appartenere a un gruppo di bilancio. In tal modo si garantisce che tutti i punti di immissione e prelievo da essi utilizzati siano adeguatamente attribuiti. Anziché affiliarsi a un gruppo di bilancio, l’utente della rete può anche creare un proprio gruppo di bilancio. In base al secondo periodo a un gruppo di bilancio, a cui sono attribuiti consumatori finali dell’approvvigionamento regolato, non sono attribuibili consumatori finali del libero mercato e viceversa. Al contrario, per quanto riguarda i processi di bilanciamento con limitazioni giornaliere (art. 25) non devono essere costituiti gruppi di bilancio separati.
Nel contratto di gruppo di bilancio (cpv. 2) sono stabilite le modalità del bilanciamento (ad es. imputazione dell’energia di compensazione) in modo standard e sotto la vigilanza della EnCom (art. 30 cpv. 2 lett. a). Per l’organizzazione interna del gruppo di bilancio vale la libertà contrattuale, in particolare per i contratti di allacciamento ai gruppi di bilancio, nell’ambito dei quali si possono creare anche sottogruppi di bilancio.
Art. 24 Gestione del bilancio
Per garantire una zona di bilanciamento unitaria, comprendente l’intera area di mercato, ai sensi del capoverso 1 la gestione del bilancio è affidata al RAM (art. 3 lett. k); a tal fine esso riscuote dai responsabili dei gruppi di bilancio un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti, il cosiddetto corrispettivo per il bilancio. Nella configurazione della gestione del bilancio il RAM deve e può offrire ai gruppi di bilancio incentivi affinché adottino comportamenti il più possibile al servizio del sistema, tenendo conto delle corrispondenti disposizioni42 dell’UE.
42 In particolare il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto, GU L 91 del 27.3.2014, pag. 15.