Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine

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potevano essere conclusi soltanto con i Paesi terzi limitrofi (Stati balcanici). D’ora in poi sarà possibile concluderli anche con altri Paesi terzi. La Svizzera, così come gli altri Stati associati, non partecipa a questi accordi sullo status e finora non ha mai concluso accordi di questo tipo. In linea di massima, la Svizzera sarà tuttavia tenuta a mettere i propri esperti a disposizione del corpo permanente affinché l’Agenzia possa adempiere al proprio mandato, che comprende anche impieghi in Paesi terzi. Nell’allegato alla decisione del Consiglio17 relativa alla firma del rispettivo accordo sullo status, l’UE approva inoltre una dichiarazione comune secondo cui è auspicabile che anche gli Stati associati da un lato e il rispettivo Paese terzo dall’altro concludano quanto prima accordi bilaterali analoghi riguardanti l’esecuzione di azioni dell’Agenzia nel territorio del Paese terzo.

In particolare, in base a un accordo sullo status, gli esperti operativi del personale statutario (cat. 1) e il personale distaccato a lungo termine (cat. 2) possono essere inviati in un Paese terzo. Inoltre, il testo del regolamento UE specifica che gli esperti nazionali possono essere distaccati in Paesi terzi soltanto con il consenso del Paese di provenienza (art. 74 par. 5).

3.5 EUROSUR, ETIAS, FADO, SIS e IOP

3.5.1 EUROSUR

Il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere EUROSUR, attualmente disciplinato da un regolamento distinto18, è stato integrato nel regolamento al fine di ottimizzarne il funzionamento e ampliarne il campo di applicazione.

Nota bene19: EUROSUR fornisce agli Stati Schengen e all’Agenzia gli strumenti necessari per migliorare la valutazione della situazione nonché l’individuazione, la prevenzione e la lotta contro l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera (tratta di esseri umani, terrorismo), contribuendo così alla protezione delle persone. EUROSUR contribuisce a ridurre i decessi dei migranti in mare, migliorando la capacità di reazione degli Stati alle operazioni di ricerca e soccorso.

A livello di contenuto si è ripreso l’attuale corpus legislativo ampliandone il quadro giuridico. Vi rientrerà anche l’obbligo di fornire all’Agenzia determinati dati riguardanti le frontiere esterne aeree e le verifiche di frontiera. Finora simili dati potevano già essere trasmessi su base volontaria ai fini di stabilire un quadro situazionale europeo. Il ruolo del centro nazionale di coordinamento volto a coordinare e scambiare informazioni tra tutte le autorità responsabili del controllo delle frontiere

17 Cfr. nel caso dell’Albania la decisione (UE) 2018/1031 del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d’Albania (GU L 185 del 13.7.2018, pag. 6).

18 Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur; GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

19 Messaggio del 28 maggio 2014 sull’approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1052/2013 che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR); FF 2014 3635.