Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine

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Per quanto riguarda il sostegno dell’UE agli impieghi del personale svizzero, cfr. cap. 6.

3.3.2 Impiego di personale estero in Svizzera nell’ambito dei rimpatri

Le modalità dell’intervento di personale estero in Svizzera sono disciplinate già oggi dall’articolo 15eter OEAE. Il regolamento UE prevede che lo svolgimento dei compiti e l’esercizio dei poteri, in particolare quelli che richiedono poteri esecutivi, siano soggetti all’autorizzazione dello Stato Schengen in cui deve essere effettuato l’impiego (art. 82 par. 2). Le disposizioni vigenti dell’OEAE prevedono pertanto che i mezzi e i dettagli di un intervento debbano essere concordati tra la SEM e l’Agenzia o gli altri Stati Schengen (art. 15eter cpv. 3 OEAE). Inoltre, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d’origine (art. 15eter cpv. 5 OEAE). Poiché, d’ora in poi, il personale statutario potrà essere inviato negli Stati Schengen in qualità di membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea (cfr. art. 54 par. 1 lett. a e art. 55), a livello di ordinanza occorre specificare che tali membri saranno soggetti ai regolamenti dell’UE per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari. Allo stesso modo, a livello di ordinanza dovranno essere specificati anche ulteriori disposizioni, in particolare quelle relative alla responsabilità civile e penale dei membri delle squadre, nonché ulteriori dettagli che riguardano la cooperazione, come ad esempio la formazione e l’abbigliamento.

Il nuovo regolamento UE prevede la possibilità di regresso verso il Paese di provenienza o l’Agenzia se il danno è stato causato da negligenza grave o comportamento doloso. La possibilità di regresso deve essere precisata nel diritto nazionale a livello di ordinanza (art. 84).

Per quanto riguarda la protezione dei dati ed eventuali diritti di accesso del personale estero alle banche dati svizzere, cfr. cap. 3.6 «Protezione dei dati».

3.4 Cooperazione con i Paesi terzi nell’ambito della gestione delle frontiere

La cooperazione con i Paesi terzi è un aspetto essenziale della politica migratoria europea. Per promuovere questa cooperazione nell’interesse di una politica migratoria efficace nel lungo periodo, l’UE sta rivedendo la sua politica di rimpatrio e la sua cooperazione con i Paesi terzi nel quadro del suo piano globale dell’immigrazione. Per dare maggiore impulso a questi sforzi, l’Agenzia avrà un mandato più incisivo a sostegno delle attività degli Stati Schengen in questi ambiti. Come già accade, l’Agenzia potrà inviare squadre per la gestione delle frontiere per operazioni nel territorio di un Paese terzo. Poiché questa non effettuerà rimpatri da Paesi terzi (cfr. cap. 1.2), è escluso l’impiego di personale addetto al rimpatrio in Paesi terzi.

Sulla base del nuovo regolamento UE, dovrà essere possibile concludere accordi anche con Paesi terzi non limitrofi. Ciò consentirà all’Agenzia di fornire assistenza sul posto nell’ambito della gestione delle frontiere e dell’immigrazione anche nei Paesi di provenienza e di transito.

Tra l’UE e i Paesi terzi vengono conclusi cosiddetti accordi sullo status. Essi stabiliscono, tra l’altro, anche i poteri esecutivi degli agenti impiegati. Finora tali accordi