Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 16 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol

di contatto nazionali»), specificando che occorre chiedere al laboratorio che ha allestito il profilo del DNA della traccia biologica di procedere a una verifica.

VD, CURML e GL PS precisano che, vista l’eventualità di profili parziali del DNA di tracce, è preferibile che sia chi ha allestito il profilo a procedere anche alla verifica della corrispondenza.

VD, CURML e GL PS sottolineano che l’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo PCSC non prevede una verifica finalizzata a distinguere corrispondenze di profili del DNA effettive e fortuite. In caso di corrispondenza parziale, una verifica deve essere effettuata da un laboratorio di analisi del DNA riconosciuto dal DFGP che ha accesso ai dati non elaborati della traccia il cui profilo del DNA è stato sottoposto a confronto. VD, CURML e GL PS propongono di modificare tale articolo, specificando che la corrispondenza deve essere verificata da un laboratorio riconosciuto da una delle due Parti.

Ordinanza sui profili del DNA

VD ritiene che l’articolo 9a capoverso 5 lettera c dell’ordinanza sui profili del DNA12 relativo alla riscossione di emolumenti da parte dell’Ufficio di coordinamento per il trattamento di un profilo proveniente dall’estero dovrebbe essere rivisto nell’ambito dell’Accordo di partecipazione a Prüm, dal momento che rischia di porre in essere un onore eccessivo per gli Stati partner.

Scambio massiccio di profili del DNA di tracce (art. 13a della legge sui profili del DNA dell’AP-decreto federale Prüm/Eurodac)

VD e GL PS ritengono opportuno che, almeno durante la fase iniziale di scambi massicci di profili del DNA di tracce, fedpol istituisca un’unità di analisi criminale che gli permetta di avere una visione d’insieme delle tante corrispondenze di DNA che inevitabilmente metteranno in luce un certo numero di serie intercantonali. Un coordinamento di questo tipo agevolerà inoltre le decisioni in materia di definizione del foro principale.

Identificazione di cadaveri sconosciuti e di persone che non possono o non vogliono rivelare la loro identità (art. 13a della legge sui profili del DNA dell’AP-decreto federale Prüm/Eurodac e art. 13b della legge sui profili del DNA dell’AP-decreto federale PCSC)

NW porta l’attenzione sul fatto che il progetto apre alla possibilità di effettuare ricerche su persone scomparse e cadaveri sconosciuti.

VD, CURML e GL PS ritengono che, ai fini dell’identificazione, il progetto dovrebbe prevedere la possibilità di richiedere informazioni su quelle persone che non possono o non vogliono rivelare la loro identità. Stesso dicasi per i cadaveri sconosciuti. Affinché tale possibilità sia esplicitamente prevista, propongono di modificare il nuovo articolo 13a capoversi 1–4 della legge sui profili del DNA, specificando che è ammessa anche l’identificazione di una persona deceduta oppure di una persona che non può o non vuole fornire informazioni sulla sua identità.

VD, CURML e GL PS propongono una modifica simile per il nuovo articolo 13b capoversi 1 e 2 della legge sui profili del DNA nonché per l’articolo 6 paragrafo 1 dell’Accordo PCSC.

12 RS 363.1