Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 16 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol
sancita nella Costituzione e al tempo stesso menzionata tra le priorità del Consiglio federale nell’ambito della promozione dei diritti umani). Per scongiurare ogni rischio in tal senso, propone di introdurre all’interno del testo di legge una clausola d’eccezione che permetta alla Svizzera di rifiutarsi di fornire dati agli Stati Uniti in assenza di garanzie a proposito del fatto che la persona in questione non sarà condannata a morte né tantomeno giustiziata.
PSS condivide pienamente il parere di Amnesty International.
Nuovo articolo 357 capoverso 1 lettera c e nuovo articolo 359 capoverso 2 lettera c CP
AsyLex ricorda che queste disposizioni prevedono la possibilità per fedpol di fornire agli Stati aderenti a Prüm che ne fanno richiesta o alle autorità statunitensi dati personali e, su richiesta, ulteriori informazioni disponibili. Sottolinea che le precisazioni di cui nel rapporto esplicativo, ossia che tali informazioni riguardano il caso o il modus operandi, offrono un ampio margine discrezionale a fedpol e raccomanda pertanto di fornire ulteriori precisazioni in merito, in particolare per quanto riguarda le informazioni concernenti il caso.
2.2.5 Questioni in materia di ripercussioni finanziarie Realizzazione del Programma Prüm Plus
FR ritiene che la partecipazione finanziaria della Confederazione per un totale di 15 milioni di franchi cui si fa riferimento nel rapporto esplicativo sia giustificata alla luce del fatto che va a coprire i costi legati all’aggiornamento delle banche dati nazionali e all’assunzione di nuovo personale presso fedpol.
Ripercussioni per i Cantoni
FR ritiene inoltre che sia al momento impossibile fare una stima delle ripercussioni per i Cantoni in termini di risorse di polizia e giudiziarie nonché di oneri supplementari derivanti dal trattamento dei casi ancora irrisolti (cold cases). Secondo FR, tali oneri saranno considerevoli se tutte le tracce verranno registrate contemporaneamente in tutti gli Stati europei. Un altro fattore che potrebbe incidere in questo contesto è rappresentato dalla seconda fase della procedura, che, in virtù del principio di cooperazione amministrativa, prevede lo scambio di informazioni personali. A questi si aggiunge infine un ultimo fattore, ossia quello del grado di automatizzazione dei confronti a livello nazionale (cantonale e federale).
JU e VS prendono atto della ripartizione dei costi di cui nel rapporto esplicativo (investimento ed esercizio), ma rimangono in attesa di un’analisi più dettagliata degli stessi, in particolare di quelli a carico dei Cantoni. VS ritiene fondamentale che tale ripartizione sia illustrata in modo preciso, affinché i Cantoni possano adottare i provvedimenti necessari e garantire così l’efficacia delle nuove misure.
Per CDDGP è fondamentale che, nell’ambito dell’attuazione tecnica, la Confederazione tenga conto fin da subito dei bisogni e dei sistemi dei Cantoni, dal momento che saranno questi a dover garantire le interfacce necessarie.
SO e ZH osservano che non è ancora possibile quantificare in quale misura i Cantoni dovranno contribuire ai costi di esercizio e manutenzione dei sistemi (3 milioni di franchi da ripartire tra tutti i Cantoni), così come non è possibile fare una stima dei costi che l’aggiornamento dei sistemi d’informazione cantonali cagionerà.