Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 16 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol

2.2.3 Questioni in materia di DNA relative agli articoli degli avamprogetti di decreti federali Prüm/Eurodac e PCSC Confronto dei profili del DNA di persone da parte della polizia (art. 13a della legge sui profili del DNA dell’AP-decreto federale Prüm/Eurodac e art. 13b della legge sui profili del DNA dell’AP-decreto federale PCSC) AR, BE, FR, NW, OW SO, TG, VS, CCPCS, CDDGP e CPS ritengono necessario che venga

presa in considerazione la possibilità di richiedere il confronto dei profili del DNA di persone anche per le autorità di polizia di cui al nuovo articolo 357 capoverso 1 lettera a numero 4 CP. Il progetto attuale non prevede tale possibilità e riserva questo diritto alle autorità di perseguimento penale o ai tribunali.

NW, VD e GL PS sono del parere che il nuovo articolo 357 CP debba indicare chiaramente la possibilità di disporre il confronto dei profili del DNA di persone anche per le autorità di polizia.

AI, FR, NW, SO, TG, VD e GL PS osservano che il confronto di profili di persone esistenti da parte delle autorità di polizia è conforme alla pratica attuale. Effettivamente, se il pubblico ministero cantonale è l’autorità competente per ordinare l’allestimento di un profilo del DNA, una volta che questo è stato allestito le autorità di polizia possono chiedere quali profili del DNA di persone debbano essere scambiati.

Inoltre, AI ritiene che tale confronto non costituisca una violazione dei diritti fondamentali delle persone interessate in virtù dell’articolo 196 CPP, dal momento che il profilo del DNA di persone oggetto del confronto è già stato allestito per ordine del pubblico ministero.

AR, AI e BE sono del parere che permettere alle autorità di polizia di richiedere direttamente il confronto di profili del DNA di persone contribuirebbe a semplificare e accelerare le procedure in questo contesto. Si eviterebbero così inutili oneri amministrativi legati al trattamento congiunto degli affari da parte delle autorità di polizia e del pubblico ministero.

Verifica da parte di esperti delle corrispondenze con profili del DNA di tracce (art. 357 cpv. 1 lett. b CP dell’AP-decreto federale Prüm/Eurodac e art. 359 cpv. 2 lett. b CP dell’AP-decreto federale PCSC)

VD, CURML e GL PS osservano che il confronto automatizzato sarà comunque relativo. Del resto, tutte le corrispondenze individuate tra profili del DNA dovranno essere fatte oggetto di una verifica da parte di esperti al fine di distinguere tra corrispondenze effettive e fortuite e potranno inoltre essere richieste verifiche ulteriori per valutare la validità di tali corrispondenze. Compiti, questi, per cui si renderanno necessarie risorse supplementari all’interno dei laboratori di analisi del DNA, il che non pare evincersi chiaramente dai documenti posti in consultazione. VD, CURML e GL PS chiedono inoltre che sia mantenuta l’attuale procedura di verifica delle corrispondenze di cui all’articolo 8 dell’ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA11.

VD, CURML e GL PS precisano che la valutazione dei profili del DNA esula dalla sfera di competenza di fedpol e deve essere affidata a laboratori di analisi del DNA riconosciuti dal DFGP che hanno analizzato i campioni e hanno accesso ai dati non elaborati. VD, CURML e GL PS propongono quindi di modificare il nuovo articolo 357 capoverso 1 lettera b CP («Punti

11 RS 363.11