Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 16 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol
1 Contesto
La consultazione ha avuto come oggetto due avamprogetti di decreti federali: il primo riguardante l’approvazione e la trasposizione dell’accordo sulla cooperazione transfrontaliera (Accordo di partecipazione a Prüm) e del Protocollo Eurodac tra la Svizzera e l’Unione europea (UE), il secondo inerente all’approvazione e alla trasposizione dell’Accordo con gli Stati Uniti d’America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi. I due progetti rendono necessarie modifiche del Codice penale (CP)1, della legge sui profili del DNA2, della legge sull’asilo3 e della legge sugli stranieri e la loro integrazione4. Vista la corrispondenza delle loro tematiche, i due progetti saranno realizzati parallelamente, nell’ambito del cosiddetto «Programma Prüm Plus».
Il 13 dicembre 2019, il Consiglio federale ha avviato la relativa procedura di consultazione, fissandone la conclusione al 31 marzo 2020. Alla luce della pandemia da COVID-19, alcuni partecipanti hanno chiesto, e ottenuto, una proroga del termine, che è stato fissato al 17 aprile 2020.
1.1 Accordo di partecipazione a Prüm e Protocollo Eurodac
Al momento, per ottenere informazioni su profili del DNA o impronte digitali su scala internazionale, la polizia svizzera non può fare affidamento su un confronto automatizzato con altre banche dati nazionali europee, ma deve rivolgersi a ogni singolo Stato, senza sapere se questo disponga o meno delle informazioni del caso e senza la garanzia di ricevere una risposta. La cooperazione Prüm5 può permettere di ovviare a questa lacuna. L’Accordo di partecipazione a Prüm è stato firmato il 27 giugno 2019 a Bruxelles.
La banca dati Eurodac contiene le impronte digitali di cittadini di Stati terzi che presentano una domanda d’asilo in uno Stato partecipante al sistema di Dublino o che sono arrestate mentre cercano di entrare illegalmente nello spazio Dublino. A giugno 2013, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno adottato il regolamento Eurodac6. Il regolamento contiene le disposizioni relative all’accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati registrati nella banca dati Eurodac. Tali disposizioni, a differenza del resto del regolamento, non costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Dublino. Il Protocollo Eurodac è stato firmato il 27 giugno 2019 a Bruxelles.
1 RS 311.0
2RS 363
3 RS 142.31
4 RS 142.20
5 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 06.08.2008, pag. 1) e decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 06.08.2008, pag. 12).
6 Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 26.9.2013, pag. 1).