Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 16 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol

2.2.4 Questioni in materia di protezione dei dati in relazione alla trasposizione degli accordi Prüm/Eurodac e dell’Accordo PCSC

GE sottolinea l’importanza della protezione dei dati nell’ambito degli scambi di informazioni previsti dai tre accordi e ritiene che sia necessario provvedere affinché non sia possibile raccogliere profili del DNA e impronte digitali per fini diversi da quelli stabiliti negli accordi. Osserva inoltre che gli Stati cui vengono trasmessi i dati devono garantire un livello adeguato di protezione degli stessi.

TI, AG, BS, LU, SH, ZH, PLR, PPD, UDC e Centre Patronal sono del parere che gli accordi

offrano garanzie sufficienti in materia di protezione dei dati.

Accordo di partecipazione a Prüm e Protocollo Eurodac

Al fine di garantire un migliore controllo in materia di protezione dei dati nell’ambito dell’Accordo di partecipazione a Prüm e del Protocollo Eurodac, PSS chiede che l’IFPDT sia indicato quale autorità nazionale preposta a vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati nel quadro della trasposizione di questi due accordi, in linea con l’articolo 30 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 603/2013.

Accordo PCSC

Centre Patronal osserva che gli Stati Uniti non danno sempre prova di reciprocità per quanto riguarda lo scambio di richieste e che la loro concezione di protezione dei dati appare meno rigida rispetto a quella che prevale in Europa.

PSS rimarca che c’è molta preoccupazione per quanto riguarda il rispetto della protezione dei dati da parte degli Stati Uniti e che la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale e l’IFPDT hanno già espresso le loro perplessità in merito.

Pena di morte

GE ritiene che, nell’ambito dell’Accordo PCSC, la Svizzera dovrebbe ricordare agli Stati Uniti la propria opposizione di principio alla pena di morte e inserire delle clausole di salvaguardia in materia di trasmissione dei dati, per esempio subordinando la trasmissione a garanzie circa la non applicazione della pena di morte alla persona in questione.

PSS e PES chiedono che la Svizzera non proceda allo scambio di dati con le autorità di perseguimento penale statunitensi fintanto che gli Stati Uniti non siano in grado di garantire la non applicazione della pena di morte alla persona in questione.

Amnesty International si è espressa soltanto in merito alla questione della trasmissione di dati suscettibili di condurre a una condanna alla pena capitale, osservando che tale pena non è ancora stata abolita negli Stati Uniti, e ha precisato che le persone giustiziate dal 2015 sono state 100 e che, dopo esser state sospese per 16 anni, nel 2019 sono state previste nuove esecuzioni federali. Amnesty International ha inoltre osservato che, se negli Stati Uniti la pena di morte è possibile soltanto in caso di omicidio qualificato, in diversi altri Stati possono essere puniti con la pena capitale anche altri reati menzionati nell’elenco allegato all’Accordo PCSC (violenza carnale, presa d’ostaggio, traffico illecito di stupefacenti su larga scala). Alla luce di quanto precede, ritiene che non sia possibile escludere del tutto che uno scambio di dati con gli Stati Uniti non contribuisca alla pronuncia di una condanna alla pena capitale e osserva che questo non sarebbe in linea con la politica adottata in materia dalla Svizzera (abolizione