Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine
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dell’UE in cui sono trattati aspetti tecnici correlati alla corretta applicazione o agli sviluppi delle disposizioni di cui all’articolo 1 dell’Accordo di partecipazione a Prüm.
Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie sull’interpretazione e sull’applicazione delle disposizioni pertinenti e degli sviluppi in materia, l’Accordo di partecipazione a Prüm statuisce che le controversie sono trattate in occasione di riunioni dei rappresentanti della Svizzera e degli Stati membri dell’UE.
Infine, analogamente a quanto previsto per gli altri Stati partecipanti alla cooperazione Prüm, ciascuna Parte sostiene le spese generate dalle proprie autorità nel quadro dell’applicazione a livello nazionale dell’Accordo di partecipazione a Prüm.
1.4.2 Protocollo Eurodac
La delegazione svizzera è stata guidata da fedpol e dalla Direzione degli affari europei (DAE), accompagnati dall’Ufficio federale di giustizia, dalla Missione svizzera a Bruxelles, dalla Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, da un rappresentante della Segreteria di Stato della migrazione e da un rappresentante dei Cantoni.
Da maggio 2016 a gennaio 2017, sono stati condotti colloqui esplorativi e due tornate negoziali a Bruxelles. I negoziati si sono svolti, da un lato, tra la Commissione europea e gli Stati associati, e dall’altro lato, in parallelo, tra la Commissione europea e la Danimarca. I negoziati si sono conclusi il 22 novembre 2017 a Bruxelles con la parafatura del Protocollo Eurodac.
L’esito dei negoziati corrisponde alle linee guida approvate dal Consiglio federale a novembre 2014. In tal modo, la Svizzera può usufruire del medesimo accesso di cui usufruiscono gli Stati membri dell’UE. Tuttavia, i dati provenienti dalla Svizzera e dall’UE sono accessibili soltanto una volta che la cooperazione Prüm sarà stata attuata sul piano giuridico e tecnico.
In materia di protezione dei dati, il Protocollo Eurodac prevede esplicitamente l’attuazione della direttiva 2016/680/UE. Il recepimento di quest’ultima costituisce una condizione sine qua non per l’entrata in vigore del Protocollo Eurodac. Al contempo, sono ugualmente applicabili le disposizioni contenute del regolamento (UE) n. 603/2013 relative al trattamento dei dati personali. Tali disposizioni rappresentano uno sviluppo dell’acquis di Dublino e sono già state recepite e trasposte nell’ordinamento giuridico nazionale.
Il Protocollo Eurodac negoziato è consolidato. Possono, tuttavia, intervenire delle modifiche. Per tale ragione, il Protocollo prevede un meccanismo specifico per l’attuazione delle nuove disposizioni, ovvero quello previsto dall’AAD. Le disposizioni si inseriscono, tuttavia, nell’ambito specifico del Protocollo, una mancata applicazione non ha alcun effetto sull’AAD e non implica la recessione del Protocollo.