Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

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dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli nonché dei loro detentori;

 gli articoli 13-15 disciplinano le condizioni di trasmissione di dati correlati a eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera;

 l’articolo 16 disciplina le condizioni di trasmissione di informazioni per prevenire reati terroristici;

 gli articoli 17-23 riguardano le disposizioni concernenti le condizioni e le procedure applicabili al potenziamento della cooperazione transfrontaliera di polizia tramite diverse misure quali le operazioni congiunte o l’assistenza in occasione di assembramenti, catastrofi e incidenti gravi;

 gli articoli 24 e 25 paragrafo 1 nonché articoli 26-32 riguardano disposizioni generali relative alla protezione dei dati, nello specifico per quanto concerne il livello di protezione, le finalità d’uso, le autorità competenti per l’esattezza, l’attualità e la durata della memorizzazione dei dati, le misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;

 l’articolo 34 disciplina le spese: ogni Stato membro sostiene le spese operative assunte dalle sue autorità.

L’articolo 1 paragrafo 2 del presente Accordo elenca le disposizioni della decisione 2008/616/GAI che si applicano, nella fattispecie gli articoli 1-19 e l’articolo 21, compreso l’allegato, ad esclusione del capo 4 punto 1 del medesimo in relazione alla procedura di valutazione. La decisione 2008/616/GAI riguarda l’attuazione tecnica degli scambi di dati nonché delle altre forme di cooperazione.

L’articolo 1 paragrafo 4 elenca le disposizioni della decisione quadro 2009/905/GAI, ovvero gli articoli 1-5 e 6 paragrafo 1 relativi agli standard che sono tenuti a rispettare i fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio. In Svizzera si applicano tali norme.

I restanti articoli riguardano le definizioni (art. 2), l’applicazione e l’interpretazione uniformi (art. 3), la risoluzione delle controversie (art. 3), le modifiche (art. 5), il riesame dell’accordo (art. 6), la relazione con altri strumenti (art. 7), le notifiche, dichiarazioni ed entrata in vigore (art. 8), l’adesione di nuovi Stati membri dell’Unione europea (art. 9) e la denuncia (art. 10). È infine allegata una dichiarazione delle Parti contraenti adottata al momento della firma dell’Accordo che disciplina i diritti di partecipazione ai gruppi di lavoro del Consiglio dell’UE.

2.2 Protocollo Eurodac

Nel preambolo sono elencati i molteplici accordi conclusi tra l’UE e la Svizzera e il Principato del Liechtenstein. Per la Svizzera si tratta dell’Accordo relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD). Si