Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

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1.5 Rapporto con il programma di legislatura e con la strategia del Consiglio federale

L’approvazione dell’Accordo di partecipazione a Prüm, del Protocollo Eurodac e dell’Accordo PCSC è annunciata nell’obiettivo 15 del programma di legislatura 2015-20197.

2 Contenuto degli accordi

2.1 Accordo di partecipazione a Prüm

Nel preambolo, le Parti esprimono il proprio interesse a migliorare la cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri dell’UE e la Svizzera, fatte salve le norme per la tutela della libertà individuale. È altresì essenziale che le informazioni possano essere scambiate in maniera rapida ed efficace nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare del diritto al rispetto della vita privata nonché del diritto alla protezione dei dati personali. A tale scopo, le due Parti si accordano reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del DNA, ai rispettivi sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica e ai dati di immatricolazione dei veicoli. Nel caso di dati provenienti da schedari nazionali di analisi del DNA e da sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica, un sistema di riscontro positivo o negativo (hit/no hit) dovrebbe consentire allo Stato che effettua la consultazione di chiedere, in un secondo tempo, dati personali specifici allo Stato che gestisce lo schedario e, laddove necessario, ulteriori informazioni mediante procedure di assistenza giudiziaria o amministrativa. Tale raffronto transfrontaliero di dati conferirà una nuova dimensione alla lotta alla criminalità e al terrorismo. Le informazioni ottenute offriranno nuovi spunti alle indagini e svolgeranno un ruolo cruciale nell’assistenza alle autorità di contrasto e alle autorità giudiziarie degli Stati. Si rammenta inoltre che, nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali, al fine di prevenire i reati e di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblici in relazione a eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera. Al contempo, è necessario disciplinare altre forme di collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, in particolare mediante operazioni di sicurezza congiunte (quali i pattugliamenti congiunti).

L’articolo 1 del presente Accordo definisce l’oggetto e la finalità. Al paragrafo 1 sono elencate le disposizioni della decisione 2008/615/GAI che si applicano nell’ambito dello stesso. Nella fattispecie:

 l’articolo 1 che definisce l’oggetto e la finalità della decisione 2008/615/GAI, nello specifico il potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili della prevenzione dei reati e le relative indagini;

 gli articoli 2-12 riguardano le disposizioni relative alle condizioni e alle procedure applicabili al raffronto automatizzato dei profili del DNA, dei

7 Messaggio del programma di legislatura 2015-2019 del 27 gennaio 2016, 16.016, FF 2016 909