Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

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rammenta inoltre l’oggetto del Protocollo, ovvero il regolamento Eurodac e in particolare le richieste da parte delle autorità di contrasto concernenti il confronto delle impronte digitali con i dati contenuti nella banca dati Eurodac.

Il preambolo sottolinea inoltre che poiché le disposizioni concernenti le procedure per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto non costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Dublino, è essenziale stipulare un accordo complementare con la Svizzera e il Liechtenstein affinché tali disposizioni siano applicabili. Allo stesso modo, il trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto designate, a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sensi del presente Protocollo dovrebbe essere soggetto a un livello di protezione dei dati personali, in virtù del rispettivo diritto nazionale applicabile, che sia conforme alla direttiva 2016/680/UE nonché alle direttive elencate nel regolamento Eurodac.

Il preambolo ricorda inoltre che l’accesso da parte delle autorità designate è consentito soltanto se:

• un confronto con le banche dati nazionali di dati dattiloscopici dello Stato richiedente non abbia permesso di stabilire l’identità dell’interessato;

• un confronto con i sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi della decisione 2008/615/GAI non abbia permesso di stabilire l’identità dell’interessato. È, tuttavia, possibile derogare a tale condizione nel caso in cui non vi sia alcun legame operativo o investigativo con uno Stato partecipante alla cooperazione Prüm;

• purché siano soddisfatte le condizioni, un confronto con il sistema d’informazioni visti (VIS) non abbia permesso di stabilire l’identità dell’interessato.

Il contenuto del Protocollo Eurodac tratta rispettivamente l’attuazione delle disposizioni relative all’accesso da parte delle autorità di contrasto designate (art. 1), l’entrata in vigore, in particolare l’attuazione di un livello adeguato di protezione dei dati personali (art. 2), le norme concernenti le modifiche (art. 3), l’entrata in vigore, subordinata all’attuazione giuridica e tecnica della decisione 2008/615/GAI per quanto riguarda i dati dattiloscopici (art. 4), la denuncia (art. 5) e le lingue ufficiali (art. 6).

2.3 Accordo PCSC

Nel preambolo le Parti esprimono il proprio interesse a rafforzare la cooperazione volta a contrastare efficacemente i reati gravi quali la criminalità organizzata e il terrorismo tramite lo scambio automatizzato di informazioni. In tale ambito, assumono un’importanza primaria il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, la garanzia di un elevato livello di protezione dei dati e della sfera privata nonché dei diritti individuali delle persone interessate. L’Accordo prevede lo scambio di informazioni in caso di reati gravi conformemente al Trattato del 27 maggio 2005 riguardante l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione