Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

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illegale (Trattato di Prüm), e tiene conto degli obblighi derivanti dall’associazione della Svizzera a Schengen.

Gli articoli 1-12 definiscono i concetti principali così come lo scopo e il campo di applicazione dell’Accordo. Essi disciplinano inoltre la consultazione automatizzata di dati sul DNA e dati dattiloscopici nonché di dati personali e informazioni di altro tipo. Per prevenire reati gravi e attività correlate al terrorismo è inoltre prevista la possibilità di attuare uno scambio spontaneo di informazioni. Sono altresì contenute disposizioni relative ai punti di contatto nazionali competenti, alla possibilità di definire il numero massimo di consultazioni e all’elaborazione di accordi di esecuzione.

Gli articoli 13-22 contengono disposizioni concernenti la protezione dei dati. In tale ambito sono fissati i principi e le restrizioni concernenti l’uso di dati personali, sono disciplinate le possibilità di rettifica, blocco, cancellazione o verifica dei dati. Sono inoltre sanciti gli obblighi di documentazione, sicurezza dei dati, di trasparenza e di informazione reciproca. Le Parti contraenti garantiscono altresì alle persone interessate la possibilità di esercitare il proprio diritto alla protezione dei dati conformemente al diritto nazionale.

Gli articoli 23-29 disciplinano il rapporto tra l’Accordo e altri accordi tra le Parti così come il procedimento concernente la consultazione reciproca per quanto riguarda l’esecuzione dell’Accordo. Le norme ivi contenute disciplinano inoltre le spese, la denuncia dell’Accordo nonché la rispettiva sospensione, modifica ed entrata in vigore.

Nell’allegato sono elencati 34 reati che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo. L’allegato definisce punibili il tentativo di commettere tali reati o gli atti preparatori volti alla commissione di tali reati nonché la partecipazione a un’organizzazione criminale.

3 Commento alle disposizioni degli accordi

3.1 Decisione 2008/615/GAI

3.1.1 Articoli 2–7 - Profili del DNA

Secondo l’articolo 2 paragrafo 2 della decisione 2008/615/GAI, i dati indicizzati ai quali hanno accesso gli Stati membri richiedenti, contengono unicamente i profili del DNA provenienti dalla parte non codificante del DNA. La vigente legge federale del 20 giugno 20038 sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) risponde a tale esigenza (cfr. art. 2 cpv. 1). Con la modifica alla legge sui profili del DNA apportata nel quadro della revisione totale del 15 giugno 20189 della legge federale sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU), la cui entrata in vigore è prevista per la prima metà del 2021, nella definizione legale del profilo del DNA non viene fatta più alcuna distinzione tra codificante e non codificante. In sostanza,

8 RS 363

9 FF 2018 2965 (testo sottoposto a referendum)