Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine
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tuttavia, non cambia nulla. Per l’allestimento dei profili del DNA in virtù della pertinente legge sui profili del DNA, anche in futuro saranno utilizzate esclusivamente le sequenze non codificanti del DNA.10 In base alla decisione 2008/616/GAI (cfr. art. 2 lett. d), anche in futuro il profilo del DNA non fornirà «alcuna proprietà funzionale di un organismo».
3.1.1.1 Necessità di disciplinare in modo esplicito nel diritto nazionale le seguenti disposizioni della decisione 2008/615/GAI
L’articolo 3 paragrafo 1 disciplina la «consultazione automatizzata». Esso statuisce che gli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm autorizzano, caso per caso, i punti di contatto nazionali di altri Stati membri ad accedere ai dati indicizzati delle loro banche dati DNA ai fini del perseguimento di reati. L’accesso avviene automaticamente tramite il raffronto di profili del DNA ai fini di «consultazione automatizzata» ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 della decisione. Hanno accesso al sistema d’informazione basato sui profili del DNA di cui all’articolo 10 della legge sui profili del DNA i punti di contatto nazionali (confronto di profili di tracce e profili di persone). I dati indicizzati contengono unicamente il profilo del DNA proveniente dalla parte non codificante del DNA ed un numero di riferimento, tuttavia alcun dato che consenta l’identificazione diretta della persona interessata (art. 2 par. 2). L’espressione «caso per caso» implica che il servizio richiedente può trasmettere al servizio che gestisce lo schedario soltanto un insieme di dati per ogni richiesta.
Nell’articolo 24 paragrafo 1 lettera b della decisione 2008/615/GAI, il concetto di «procedura di consultazione automatizzata» è definito come «accesso diretto a uno schedario automatizzato», nella fattispecie un «accesso on line» (art. 2 lett. b della decisione 2008/616/GAI). Si tratta pertanto di un accesso effettuato senza l’intervento dell’uomo. La «procedura di consultazione automatizzata» ai sensi della decisione 2008/615/GAI corrisponde dunque alla messa a disposizione di dati personali «mediante una procedura di richiamo» ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 della legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati (LPD).
L’articolo 3 paragrafo 1 menziona il concetto di rispetto della legislazione nazionale: le consultazioni che possono essere svolte «nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente» vanno esaminate nelle due direzioni:
Svizzera quale «Stato richiedente»: le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano, e le autorità federali (Ministero pubblico della Confederazione [MPC], Servizio delle attività informative della Confederazione [SIC] e fedpol) possono incaricare fedpol quale punto
10 Va in questa direzione anche la proposta di modifica della definizione legale del profilo di DNA conformemente all’avamprogetto del Consiglio federale del 28 agosto 2019 concernente la modifica della legge sui profili del DNA (attuazione della mozione 15.4150 Vitali «Nessuna protezione per gli assassini e gli stupratori» e del postulato 16.3003 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale «Analisi dei termini di conservazione dei profili del DNA»).
11 RS 235.1