Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

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di contatto nazionale di verificare se un determinato profilo del DNA (profilo di persona o traccia) ha un riscontro positivo nei sistemi d’informazione degli altri Stati interessati. Va inoltre aggiunto che ciascun nuovo profilo di persona o di traccia inserito nella banca dati DNA nazionale che non fornisce alcun riscontro positivo nella ricerca nazionale, è confrontato automaticamente con i sistemi degli altri Stati partecipanti alla cooperazione Prüm. Dopo che un riscontro positivo notificato dall’estero è stato verificato dalla Svizzera, le informazioni riguardanti la persona interessata o altre informazioni sono scambiate tramite il canale dell’assistenza amministrativa (Interpol o Europol).

«Stato membro richiedente» (nella terminologia della decisione 2008/615/GAI ai sensi dell’art. 9 par. 2: «Stato membro che gestisce lo schedario»): al momento del raffronto di un profilo con il sistema d’informazione basato sui profili del DNA della Svizzera, il punto di contatto nazionale di uno Stato autorizzato all’accesso riceve automaticamente i dati indicizzati che corrispondono al profilo in questione. Qualora non si rilevi alcun riscontro positivo, ne viene data ugualmente comunicazione in maniera automatizzata. Per normativa applicabile s’intende, come illustrato poc’anzi, la legislazione nazionale dello «Stato richiedente». Gli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm possono chiedere alla Svizzera se un determinato profilo del DNA (profilo di persona o traccia) produce un riscontro positivo nella banca dati nazionale CODIS sui profili del DNA. Il risultato pseudonimizzato della consultazione è rispedito automaticamente allo Stato richiedente. Dopo che un riscontro positivo notificato automaticamente dalla Svizzera allo Stato richiedente e dopo che tale risultato è stato verificato da quest’ultimo, le informazioni riguardanti la persona interessata o altre informazioni sono scambiate tramite il canale dell’assistenza amministrativa (Interpol o Europol).

L’articolo 3 paragrafo 2 concernente la comunicazione dell’esito del raffronto, statuisce in maniera esplicita che, in caso di riscontro positivo o anche qualora non fosse rilevato alcun riscontro positivo, possono essere comunicati allo Stato richiedente, direttamente senza l’intervento di una collaboratrice o un collaboratore («per via automatizzata» in base alla fraseologia utilizzata nella decisione 2008/615/GAI), i dati indicizzati pseudonimizzati.

L’articolo 4 paragrafo 1 concernente il raffronto automatizzato dei profili di traccia disciplina il raffronto dei profili DNA non identificati dello Stato richiedente (soltanto dei profili di traccia) con tutti i profili di persona e di traccia degli altri Stati, sempreché sia stato convenuto nel singolo caso («di comune accordo»). Tale confronto può essere effettuato se lo Stato richiedente rileva la necessità di effettuare un confronto di tutti i suoi profili di traccia non identificati con i profili di persona e di traccia di altri Stati e se questi ultimi vi acconsentono.