Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine
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L’articolo 4 paragrafo 2 concernente la comunicazione dell’esito del raffronto con tutti i profili del DNA statuisce che l’esito del raffronto è comunicato nelle medesime modalità previste dall’articolo 3.
L’articolo 5 relativo alla trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni disciplina la trasmissione tramite il canale dell’assistenza amministrativa di dati già contenuti nei sistemi d’informazione di polizia della Confederazione relativi a un riscontro positivo (in particolare nomi di persone). La trasmissione è effettuata in virtù del diritto nazionale dello Stato membro richiesto.
L’articolo 6 paragrafo 1 disciplina il punto di contatto nazionale: nella legislazione nazionale va designato fedpol come punto di contatto nazionale di cui agli articoli 6, 11, 15 e 16 della decisione 2008/615/GAI nonché l’Ufficio federale delle strade (USTRA) come punto di contatto nazionale di cui all’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.
La decisione 2008/615/GAI richiede la designazione di un punto di contatto nazionale negli articoli seguenti: articolo 6 paragrafo 1 (profili del DNA), articolo 11 paragrafo 1 (dati dattiloscopici), articolo 12 paragrafo 2 (dati di immatricolazione dei veicoli), articolo 15 (scambio di informazioni in caso di eventi di rilievo) e articolo 16 paragrafo 3 (scambio di informazioni per prevenire reati terroristici).
L’articolo 6 paragrafo 1, seconda frase disciplina le competenze dei punti di contatto nazionali. I compiti del punto di contatto nazionale della Svizzera in materia di trattamento delle richieste pervenute nell’ambito della cooperazione Prüm si articolano nelle due fasi seguenti:
Fase 1: il profilo del DNA ricevuto è confrontato automaticamente nella banca dati CODIS (senza alcuna operazione intermedia di tipo manuale) e il risultato pseudonimizzato è rispedito a sua volta in modo automatizzato. Fase 2: in caso di hit verificato, ovvero in caso di riscontro positivo, ulteriori dati personali sono trasmessi all’estero su richiesta dal commissariato Identificazioni internazionali in seno a fedpol di norma tramite il canale di Interpol o SIENA12.
Lo scambio di informazioni descritto nella fase 2 avviene già oggi. Pertanto l’attuazione della cooperazione Prüm non richiede né alcun processo lavorativo aggiuntivo né alcuna competenza da esso derivante. Occorre invece disciplinare le competenze dei punti di contatto nazionali.
3.1.1.2 Disposizioni che non rendono necessaria alcuna trasposizione
L’articolo 6 paragrafo 2 tratta le misure di attuazione. Tale disposizione si applica alle autorità dell’UE.
L’articolo 7 tratta l’allestimento di profili di persone tramite il canale dell’assistenza giudiziaria. Tale disposizione è applicabile integralmente in virtù della vigente legge
12 «Secure Information Exchange Network Application» (Europol)