Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine
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federale del 20 marzo 198113 sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP). fedpol inoltra tali domande direttamente all’Ufficio federale di giustizia, nello specifico all’ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale ai fini di trattamento. La base giuridica in virtù della quale è trasmessa una domanda di assistenza giudiziaria è costituita dall’articolo 63 capoverso 2 lettera b AIMP («assunzione di prove»). Le condizioni di cui all’articolo 7 coincidono dunque con le norme sancite nella legislazione svizzera.
3.1.2 Articoli 8-11 - Dati dattiloscopici
3.1.2.1 Necessità di disciplinare in modo esplicito nel diritto nazionale le seguenti disposizioni
L’articolo 9 paragrafo 1 disciplina la consultazione automatizzata: in virtù di tale norma gli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm possono ricevere, caso per caso, l’accesso al sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali AFIS di cui all’articolo 354 del Codice penale svizzero14 (CP) ai fini di consultazione automatizzata ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 1. Tali consultazioni possono essere svolte solo «caso per caso» e nel rispetto della «legislazione nazionale» (art. 9 par. 1, seconda frase).
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Va evidenziato che, a differenza dei profili del DNA, le impronte digitali nell’ambito della decisione 2008/615/GAI possono essere impiegate anche per la «prevenzione» dei reati, dunque anche per scopi preventivi (art. 9 par. 1, prima frase). In virtù del pertinente articolo 354 capoverso 1 CP, lo scopo del trattamento dei dati nel sistema d’informazione AFIS non si limita ai «perseguimenti penali» ma si estende anche allo «svolgimento di altri compiti legali».
Catalogo dei reati:
La decisione 2008/615/GAI non limita in alcun modo le categorie di reato. Riguardo alle finalità dell’accesso, l’articolo 9 paragrafo 1 parla generalmente di «perseguimento di reati». Per l’esecuzione delle consultazioni della Svizzera nel quadro della cooperazione Prüm (assistenza amministrativa attiva) così come degli altri Stati (assistenza amministrativa da parte della Svizzera)16, per motivi di praticabilità le consultazioni di dati nel quadro della cooperazione Prüm, del Protocollo Eurodac, dell’Accordo PCSC e del sistema d’informazione VIS devono sottostare tutte alle medesime condizioni formali. In questo modo si tiene conto dell’iter di consultazione: «Prüm» →VIS → Eurodac.
13 RS 351.1
14 RS 311.0
15 Nel quadro del presente concetto normativo il termine «impronta digitale» è utilizzato come iperonimo. Con esso si intendono anche le impronte digitali, palmari e del profilo della mano (cfr. art. 2 lett. a dell’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica; RS 361.3).
16 In tal modo si garantisce il principio della parità di trattamento (v. art. 6 LSIS), poiché nell’ambito della cooperazione Prüm, le autorità svizzere ed estere beneficiano della parità di trattamento.