Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

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 Oltre al Protocollo Eurodac, anche l’Accordo PCSC risponde già a tale presupposto. L’elenco dei reati contenuto nell’allegato corrisponde infatti al catalogo dei reati della legge federale del 12 giugno 200917 sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen (Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS) che rimanda a sua volta alla decisione quadro 2002/584/GAI18.

L’articolo 9 paragrafo 1 concerne le autorità committenti. Nell’ambito del perseguimento penale, in base all’articolo 4 capoverso 1 lettera g dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica19, possono far confrontare i dati segnaletici di natura biometrica i servizi di polizia incaricati in virtù del diritto cantonale del rilevamento segnaletico e dell’identificazione delle persone. A differenza dei profili del DNA, si statuisce in maniera esplicita che le impronte digitali possono essere scambiate anche «per la prevenzione di reati».

Dall’articolo 17 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI, si evince che con l’espressione «prevenire reati» non si intende «mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici», poiché quest’ultimo ambito è presentato parallelamente al perseguimento penale. Di fatto, ciò non implica alcuna modifica nel diritto nazionale per quanto riguarda la designazione dell’autorità autorizzata a trattare le richieste pervenute nell’ambito della cooperazione Prüm: oltre a fedpol e al SIC, si tratta dell’MPC e delle autorità di perseguimento penale così come delle autorità di polizia, dei pubblici ministeri e dei tribunali. Nella prassi, tali attività competono in primis alle autorità di polizia.20

L’articolo 11 paragrafo 1 menziona le competenze del punto di contatto nazionale. Lo scambio di informazioni descritto nella fase 2 nel quadro della cooperazione Prüm (cfr. n. 3.1.1.1 in merito all’art. 6 par. 1), è attuato già oggi ad esempio tramite il canale di Interpol e SIENA nonché tramite gli addetti di polizia. L’attuazione della cooperazione Prüm non richiede, così come per l’ambito dei profili del DNA, anche per quanto concerne le impronte digitali alcun processo lavorativo aggiuntivo da parte del punto di contatto nazionale e dunque non vi è alcuna ulteriore competenza specifica da esso derivante. Occorre invece disciplinare le competenze dei punti di contatto nazionali.

L’articolo 11 disciplina il punto di contatto nazionale: nella legislazione nazionale va designato fedpol come punto di contatto nazionale di cui agli articoli 6, 11, 15 e 16 della decisione 2008/615/GAI nonché l’USTRA come punto di contatto nazionale di cui all’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

17 RS 362.2

18 Titolo dell’allegato 1 LSIS

19 RS 361.3

20 Cfr. WERLEN, art. 260 nota 3, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordung, 2a edizione, 2014.