Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

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3.1.2.2 Disposizioni direttamente applicabili

Articolo 9 paragrafo 2: spetta allo Stato richiedente confermare la concordanza delle impronte digitali originarie con le impronte digitali trasmesse su richiesta.

L’articolo 10 disciplina la trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni: tale disposizione è analoga all’articolo 5 e così come quest’ultimo, è direttamente applicabile (cfr. n. 3.1.1.1 in merito all’art. 5).

3.1.2.3 Disposizioni che non rendono necessaria alcuna trasposizione

L’articolo 8 disciplina i dati dattiloscopici: con il sistema d’informazione AFIS di cui all’articolo 354 CP, la Svizzera dispone già del sistema d’informazione richiesto (art. 8, prima frase); i dati indicizzati che contengono unicamente dati dattiloscopici (impronte digitali) e un numero di riferimento («Process Controll Number»; PCN) non contengono alcun dato «che consenta l’identificazione diretta della persona interessata» (art. 8, seconda e terza frase). I dati non identificati devono essere riconoscibili come tali (art. 8, quarta frase; il codice numerico in terza posizione del PCN identifica una traccia in quanto tale). I dati personali sono viceversa registrati su IPAS, sistema d’informazione a sé stante.

L’articolo 11 paragrafo 2 tratta le misure di attuazione. Tale disposizione si applica alle autorità dell’UE.

3.1.3 Articolo 12 - Dati di immatricolazione dei veicoli

In tale contesto, la disposizione centrale è rappresentata dall’articolo 106a capoverso 3 della legge federale del 19 dicembre 195821 sulla circolazione stradale (LCStr). In virtù di tale disposizione, il Consiglio federale può stipulare con Stati esteri trattati concernenti lo scambio reciproco di dati relativi a detentori di veicoli, autorizzazioni a condurre e veicoli a motore. Questo permette, così come illustrato nel messaggio del 20 ottobre 201022 concernente Via sicura, programma d’intervento della Confederazione volto ad aumentare la sicurezza stradale, in particolare di attuare uno scambio di dati tramite consultazione nel sistema d’informazione EUCARIS («European car and driving licence information system»), che l’UE ha sviluppato «per le finalità dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI» (art. 15 par. 1 della decisione 2008/616/GAI).

Il sistema d’informazione rilevante in tale contesto per la Svizzera è il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) ai sensi degli articoli 89a-89h LCStr. In base all’articolo 89g capoverso 2 LCStr, il Consiglio federale può concedere all’USTRA la possibilità di comunicare i dati del detentore del veicolo, delle autorizzazioni a condurre e i dati tecnici. In virtù di tale disposizione di delega, il Consiglio federale ha disciplinato le condizioni per la comunicazione dei pertinenti dati nell’articolo 18 dell’ordinanza del 30 novembre 201823 concernente il sistema

21 RS 741.01

22 FF 2010 7523

23 RS 741.58