Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine
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d’informazione sull’ammissione alla circolazione (OSIAC). Lo scambio di dati con le autorità estere è disciplinato nell’articolo 19 OSIAC. In virtù di tale disposizione, i dati del SIAC possono essere comunicati ad autorità estere se un trattato internazionale lo prevede (art. 19 cpv. 1 OSIAC). Le pertinenti condizioni e l’esecuzione dello scambio di dati sottostanno ai relativi trattati internazionali.
I dettagli relativi all’esecuzione della sezione 3 della decisione 2008/615/GAI (dati di immatricolazione dei veicoli; consta soltanto dell’art. 12) sono disciplinati dalla decisione 2088/616/GAI (art. 3-5, 15, 16 nonché capo 3 dell’allegato).
In virtù della legislazione nazionale, il punto di contatto nazionale responsabile della comunicazione dei dati è l’USTRA.
3.1.4 Articoli 13-15 - Trasmissione di dati correlati a eventi di rilievo
Gli articoli 13 e 14 disciplinano la trasmissione di dati personali e non personali su richiesta o di propria iniziativa agli altri Stati contraenti, nel rispetto della legislazione nazionale. L’articolo 15 richiede la designazione di un punto di contatto nazionale. Anche in questo caso, il punto di contatto nazionale per la Svizzera è fedpol.
Le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni dispongono già oggi delle basi giuridiche necessarie per lo scambio transfrontaliero di dati in occasione di eventi di rilievo: da un lato, la Convenzione di applicazione dell’accordo Schengen (CAS) del 19 giugno 199024, e dall’altro, per quanto concerne il diritto nazionale, la LSIS25 e la legge federale del 21 marzo 199726 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).
Le possibilità offerte dalla cooperazione Prüm corrispondono in ampia misura a quelle previste dalla CAS. La cooperazione Prüm offre, tuttavia, l’ulteriore vantaggio di disciplinare in maniera più precisa lo scambio di informazioni in caso di eventi di rilievo, per quanto riguarda sia i dati personali (art. 14, dati relativi a persone di cui si presume possano rappresentare una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici, relativi a eventuali precedenti ecc.) sia i dati generali (art. 13, dati relativi all’itinerario di un gruppo di persone, al loro luogo di soggiorno, ai passaggi attraverso Stati terzi, ai mezzi di trasporto utilizzati ecc.). La trasmissione di entrambe le categorie di dati è disciplinata in modo analogo: lo scambio di informazioni avviene da un lato per la prevenzione di reati, e dall’altro ai fini del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici durante eventi sportivi di rilievo (incontri internazionali di calcio o hockey su ghiaccio) o in ambito politico (G8, World Economic Forum [WEF] ecc.); la trasmissione dei dati può essere effettuata su richiesta o spontaneamente, sempre nel rispetto della legislazione nazionale.
I dati possono essere messi a disposizione dal detentore dei dati non soltanto al Paese in cui si svolgerà la manifestazione sportiva o l’evento, bensì, se necessario, anche ad
24 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19
25 RS 362.2
26 RS 120