Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine
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altri Paesi interessati in virtù dell’articolo 46 CAS e dell’articolo 7 LSIS. Per esempio, durante l’organizzazione del WEF a Davos, la Svizzera potrebbe ricevere spontaneamente da altri Stati, in virtù della decisione 2008/615/GAI e della decisione 2008/616/GAI, e quindi non soltanto in virtù della CAS, dati personali ma anche informazioni di altro tipo quali l’itinerario di viaggio di un gruppo che rischia di provocare disordini violenti.
I dati possono inoltre essere elaborati unicamente per gli scopi per i quali sono stati trasmessi (senza possibilità di modifica) e soltanto per una durata ben definita (cancellazione obbligatoria non appena gli scopi sono stati raggiunti, in ogni caso al massimo entro un anno).
3.1.5 Articolo 16 - Misure volte a prevenire reati terroristici
L’articolo 16 è direttamente applicabile.
Le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni dispongono già oggi delle basi giuridiche necessarie per lo scambio transfrontaliero di dati allo scopo di prevenire reati terroristici costituite, da un lato, dalla CAS, e dall’altro, in virtù del diritto nazionale, dalla LSIS. Anche in tale ambito, analogamente allo scambio di informazioni in relazione a eventi di rilievo (art.13-15), la cooperazione Prüm offre l’ulteriore vantaggio di prevedere disciplinamenti più specifici in materia.
L’articolo 16 enumera le singole condizioni formali (trasmissione nel rispetto della legislazione nazionale, su richiesta o spontaneamente, contenuto dei dati da trasmettere, condizioni relative all’utilizzo dei dati; designazione di un punto di contatto nazionale). Occorre inoltre sottolineare che lo scambio di dati si basa sul catalogo di reati di cui all’articolo 3 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2017/54127 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo.28 Gli Stati membri designano i propri punti di contatto e definiscono le rispettive competenze nella legislazione nazionale. Anche in questo caso, il punto di contatto nazionale per la Svizzera è fedpol.
3.1.6 Articoli 17–23 - Altre forme di cooperazione
Gli attuali accordi bilaterali di polizia tra la Svizzera e gli Stati limitrofi prevedono già oggi la possibilità di usufruire delle pattuglie miste (AT, DE, FL, FR, IT) e dei gruppi di indagine comuni (AT, DE, FL, FR). L’articolo 39 CAS prevede inoltre che le autorità di polizia degli Stati contraenti si assistano ai fini della prevenzione e della ricerca di fatti punibili, sempreché non sia necessario applicare misure coercitive. L’articolo 46 CAS sancisce inoltre che gli Stati contraenti possono scambiarsi informazioni spontaneamente nel rispetto della propria legislazione nazionale ai fini della repressione di reati nonché della prevenzione di reati o di minacce per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
27 GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6
28 L’art. 16 par. 1 della decisione 2008/615/GAI rimanda al catalogo di reati elencati nella decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13.6.2002, sulla lotta contro il terrorismo, sostituita dalla direttiva 2017/541/UE.