Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

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L’articolo 17 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI prevede altresì che al fine di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici e prevenire i reati, è possibile condurre «pattugliamenti congiunti ed altre operazioni congiunte» (p. es. pattuglie miste). Il paragrafo 2 statuisce inoltre che nel rispetto della propria legislazione nazionale, ogni Stato membro di destinazione, può conferire poteri esecutivi a funzionari di un altro Stato membro. Si pensi ad esempio, oltre ai gruppi di indagine comuni, al servizio di scorta dei treni riservati ai tifosi o al trasporto di merci pericolose (p. es. in ambito nucleare)

L’articolo 18 della decisione 2008/615/GAI statuisce che, in occasione di assembramenti, catastrofi e incidenti gravi, gli Stati membri si prestano reciproca assistenza, nel rispetto della legislazione nazionale, scambiando le informazioni pertinenti, adottando le misure di polizia necessarie nel proprio territorio in relazione all’evento e, su richiesta dello Stato interessato, mettendo a disposizione risorse del personale o attrezzature.

3.1.7 Articoli 24–32 - Disposizioni generali relative alla protezione dei dati

3.1.7.1 Panoramica

In base all’articolo 8 paragrafo 7 dell’Accordo di partecipazione a Prüm, la trasmissione (reciproca) di dati personali avviene solo dopo il recepimento nel diritto nazionale delle disposizioni di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI concernenti la protezione dei dati. L’articolo 8 paragrafo 10 dell’Accordo di partecipazione a Prüm, sancisce che le disposizioni di cui alla decisione 2008/615/GAI concernente il confronto di profili del DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli e i loro detentori sono applicate solo dopo che la Svizzera avrà attuato la direttiva 2016/680/UE29 nella legislazione nazionale. È applicabile il diritto dello Stato richiesto.

La legislazione nazionale deve essere conforme alle norme previste dalla direttiva 2016/680/UE. Tale direttiva è stata trasposta con la LPDS30. Il pertinente articolo 3 capoverso 1 lettera a LPDS statuisce che per dati genetici e biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica s’intendono dati personali degni di particolare protezione. L’articolo 13 LPDS sancisce inoltre che quando il trattamento dei dati previsto può comportare un rischio elevato per i diritti fondamentali delle persone interessate, l’organo federale effettua una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e a tal fine, in base all’articolo 14, consulta, in determinate circostanze, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

29 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.05.2016, pag. 89).

30 RS 235.3