Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

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3.1.7.2 Necessità di disciplinare nel diritto nazionale le seguenti disposizioni

L’articolo 27 prevede la trasmissione di dati «ad altre autorità»: anche tale aspetto necessita di essere disciplinato nelle disposizioni di attuazione («nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente») e va inoltre designata l’autorità competente in tale ambito.

3.1.7.3 Disposizioni direttamente applicabili

Nell’articolo 26 paragrafi 2 e 3, le finalità del trattamento dei dati in questione sono enunciate in maniera esaustiva.

L’articolo 29 paragrafo 1 prescrive in maniera generale agli Stati interessati di adottare le misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

L’articolo 30 paragrafi 1-4 disciplina la registrazione cronologica e la registrazione nonché le disposizioni particolari relative alla trasmissione di dati. Il presente disciplinamento presenta un grado elevato di esaustività in virtù del quale è possibile tenere conto delle particolarità dell’accesso online.31

L’articolo 31 disciplina il diritto delle persone interessate a essere informate e risarcite. Gli articoli 8 e 9 LPD nonché determinate disposizioni specifiche a livello di ordinanza disciplinano il diritto d’accesso, rettifica e cancellazione. L’articolo 17 LPDS rimanda all’articolo 8 LPD. Per quanto concerne la restrizione del diritto d’accesso, l’articolo 18 LPDS rimanda all’articolo 9 LPD.

L’articolo 32 disciplina le informazioni su richiesta degli Stati membri.

3.1.7.4 Disposizioni che non rendono necessaria alcuna trasposizione

L’articolo 25 tratta il livello di protezione dei dati. Il necessario livello di protezione dei dati è ora disciplinato dalla direttiva 2016/680/UE. Le condizioni relative alla protezione dei dati ivi sancite sono già attuate con la LPDS (cfr. n. 3.1.7.1).

L’articolo 26 paragrafo 1 disciplina i principi relativi alle finalità del trattamento dei dati. Un eventuale trattamento per altri fini è ammesso nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato contraente che gestisce lo schedario e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato contraente ricevente.

L’articolo 28 paragrafo 1 concerne la memorizzazione di dati. Esso disciplina i principi relativi all’esattezza e all’attualità dei dati personali. Tali principi sono anch’essi sanciti nella LPD.

Il paragrafo 2 statuisce inoltre che ai dati venga aggiunto un indicatore di validità se la persona interessata ne «contesta l’esattezza» o se «non è possibile stabilire se siano corretti o inesatti»: l’articolo 25 capoverso 2 LPD concernente l’aggiunta di una

31 Deutscher Bundestag, DS 16/1108 del 31.03.2006.