Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

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3.3 Decisione quadro 2009/905/GAI

La Svizzera risponde alle esigenze della decisione quadro 2009/905/GAI. Non è indispensabile che ciascun laboratorio di polizia scientifica riconosciuto dalla Confederazione e attivo sul territorio svizzero sia accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025. È sufficiente che fedpol (nella fattispecie la divisione Identificazione biometrica) sia conforme a tale norma di accreditamento.

3.4 Regolamento Eurodac

Gli articoli seguenti del regolamento Eurodac disciplinano l’uso dei dati Eurodac ai fini di contrasto da parte degli Stati membri. L’accesso ai fini di perseguimento penale non rientra, tuttavia, nel campo di applicazione della convenzione esistente. Per tale ragione vi è la possibilità per gli Stati associati di concludere un accordo supplementare. Per poter usufruire dell’accesso a Eurodac al di fuori del settore dell’asilo e in tal modo poter contribuire a salvaguardare la sicurezza interna utilizzando i dati rilevanti, la Svizzera è tenuta ad attuare tale accordo.

3.4.1 Aspetti fondamentali

L’articolo 20 del regolamento Eurodac definisce un ordine di priorità chiaro per quanto riguarda l’accesso: prima di presentare una richiesta per il confronto con i dati Eurodac, le autorità designate sono tenute a consultare le seguenti banche dati secondo tale iter:

1. sistema d’informazione AFIS;

2. sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI;

3. sistema d’informazione visti.

Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:

 sussiste un interesse prevalente di sicurezza pubblica;

 il confronto è necessario in un caso specifico;

 esistono fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione di uno dei reati in questione.

3.4.2 Disposizioni che rendono necessaria una trasposizione nel diritto nazionale

L’articolo 5 concernente le autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto implica che nel diritto di attuazione debbano essere elencate singolarmente e in maniera esaustiva le autorità svizzere autorizzate a chiedere un confronto con i dati Eurodac.

L’articolo 6 paragrafo 2 concernente le autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto statuisce che compete all’autorità di verifica «garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali con i dati Eurodac». Nelle disposizioni di attuazione tale compito deve essere affidato a fedpol.