Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

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3.4.3 Disposizioni che non rendono necessaria alcuna trasposizione

L’articolo 19 vertente sulla procedura per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac, illustra la procedura da adottare per richiedere un confronto con i dati Eurodac e disciplina la collaborazione tra le diverse autorità. La presente norma è sufficientemente dettagliata ed è pertanto direttamente attuabile nel singolo caso.

L’articolo 20 concernente le disposizioni per l’accesso delle autorità designate all’Eurodac, è sufficientemente dettagliato ed è pertanto direttamente attuabile nel singolo caso (per l’iter di consultazione cfr. n. 3.1.2.1).

L’articolo 21 relativo alle condizioni per l’accesso di Europol all’Eurodac si applica a Europol.

L’articolo 22 disciplina la comunicazione tra le autorità designate, le autorità di verifica e i punti di accesso nazionali. Esso statuisce che la comunicazione tra gli attori in questione avviene in modo sicuro e per via elettronica.

L’articolo 30 relativo alla vigilanza dell’autorità nazionale di controllo, rimanda al diritto nazionale e alle autorità nazionali incaricate di controllare che il trattamento dei dati a carattere personale avvenga lecitamente. Con l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, la Svizzera dispone già di una simile autorità nazionale di controllo. Da sottolineare che la direttiva 95/46/CE34 cui rimanda la presente norma non è più attualmente in vigore.

L’articolo 33 paragrafi 1–3 relativo alla protezione dei dati personali a fini di contrasto contiene disposizioni generali concernenti i compiti degli Stati membri e di Europol.

3.4.4 Protezione dei dati

Il Protocollo Eurodac tra la Svizzera e l’UE prevede esplicitamente che il trattamento dei dati personali da parte della Svizzera deve essere conforme alla direttiva (UE) 2016/680 (considerando 7). L’attuazione della direttiva nel diritto svizzero è pertanto il presupposto indispensabile per l’entrata in vigore del suddetto Protocollo. Inoltre, con l’entrata in vigore della LPDS, la Svizzera risponde alle esigenze poste in materia di protezione dei dati (cfr. panoramica) per quanto concerne l’attuazione del Protocollo. Le norme in materia di protezione dei dati contenute nel regolamento Eurodac sono già state recepite e trasposte dalla Svizzera nella propria legislazione nazionale in quanto sviluppo dell’acquis di Dublino.

3.5 Accordo PCSC

L’Accordo PCSC si distingue dalla decisione 2008/615/GAI per gli aspetti seguenti:

34 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31)