Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine
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campo di applicazione: la cooperazione Prüm disciplina, per quanto concerne il confronto di dati dattiloscopici e profili del DNA, «la cooperazione transfrontaliera in materia di polizia in maniera esaustiva (in particolare le forme di intervento comuni, la consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli, l’impiego di agenti di sicurezza a bordo di aeromobili ecc.)»35. L’Accordo PCSC si limita invece a disciplinare il confronto dei dati dattiloscopici e sul DNA;
categorie di reati: l’Accordo PCSC si limita alla prevenzione e al contrasto di «reati gravi», in particolare la criminalità organizzata e il terrorismo. Un catalogo di reati circoscrive infatti l’ambito della cooperazione. Al contrario, gli strumenti disciplinati dalla decisione 2008/615/GAI sono intesi alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di criminalità.
Il catalogo di reati penali per i quali sono svolte indagini sulla base dei dati scambiati in virtù dell’Accordo, corrisponde all’elenco di reati previsto dalla LSIS. Affinché possa essere effettuata una consultazione di dati, occorre che sussista un elemento concreto di sospetto nei confronti di una persona determinata, oltre che un reato di cui al catalogo in allegato all’Accordo (art. 2 n. 2).
Per la Svizzera o l’UE, gli USA sono un Paese terzo in virtù dell’articolo 36 (trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza) o dell’articolo 37 (trasferimenti soggetti a garanzie adeguate) della direttiva (UE) 2016/680.
3.5.1 Disposizioni generali
Secondo l’articolo 1 (definizioni) numero 2 (dati indicizzati), analogamente alle norme sancite nell’ambito della cooperazione Prüm, i dati indicizzati «non devono contenere alcun dato che consenta l’identificazione diretta della persona interessata», si tratta dunque di «dati pseudonimizzati»36. I PCN previsti dalla legislazione svizzera a cui sono collegati i profili del DNA e i dati dattiloscopici rispondono ai requisiti posti dalla presente disposizione.
3.5.2 Dati dattiloscopici e profili del DNA
3.5.2.1 Trasposizione nella legislazione nazionale
L’articolo 3 concernente i dati dattiloscopici statuisce che, in virtù della presente norma, le Parti contraenti mettono a disposizione reciprocamente le impronte digitali registrate nei rispettivi sistemi d’informazione (AFIS) per gli scopi previsti dall’Accordo.
L’articolo 4 disciplina la consultazione automatizzata di dati dattiloscopici di cui all’articolo 3. Tale accesso online, dal quale si ottiene un risultato hit/no hit (così come
35 Cfr. la risposta del governo federale tedesco del 12 giugno 2014 all’interrogazione di Andrej Hunko, Jan van Aken, Annette Groth e altri deputati del gruppo DIE LINKE: ulteriori negoziati dell’accordo tra la Germania e gli Stati Uniti sullo scambio di dati dattiloscopici e del DNA, Bundestags-Drucksache 18/1739.
36 Deutscher Bundestag, DS 16/13123, per quanto riguarda l’art. 1 n. 2.