Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

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nell’ambito della cooperazione Prüm; cfr. n. 3.1.2.1), può essere effettuato unicamente «caso per caso» e in conformità con la legislazione nazionale della Parte richiedente. Lo Stato richiedente riceve, in caso di riscontro positivo, i rispettivi dati indicizzati pseudonimizzati, affinché possa verificare se vi è una corrispondenza tra i dati relativi al riscontro positivo e i propri dati.

L’articolo 5 concernente la trasmissione di dati personali supplementari e di altre informazioni, statuisce che la trasmissione di dati personali in seguito a un riscontro positivo avviene «conformemente alla legislazione nazionale della Parte richiesta». Se la trasmissione di dati riguarda un procedimento penale in corso, tale trasmissione è effettuata in virtù dell’AIMP.

L’articolo 6 disciplina la consultazione automatizzata di profili del DNA. A tale proposito occorre fare una premessa per quanto riguarda le definizioni di cui all’articolo 1 numero 1 dell’Accordo PCSC. In tale contesto vale quanto già illustrato in merito alla decisione 2008/615/GAI (cfr. n. 3.1.1). In futuro, la definizione legale del profilo del DNA in virtù del diritto nazionale non presenterà più alcuna distinzione tra sequenze codificanti e non codificanti del DNA. Da sottolineare, tuttavia, l’aspetto più importante, ovvero che lo scopo di tale distinzione nell’ambito del diritto nazionale e dell’Accordo PCSC rimane invariato. Il profilo del DNA è un codice alfanumerico che non consente di risalire alle caratteristiche personali della persona interessata. L’articolo 6 statuisce in modo esplicito che le Parti possono, caso per caso e in conformità con la legislazione nazionale della Parte richiedente, effettuare reciprocamente «consultazioni automatizzate». In caso di riscontro positivo, la Parte richiedente riceve automaticamente il profilo del DNA corrispondente e il pertinente PCN («dati indicizzati» secondo l’Accordo PCSC). Anche un riscontro negativo è comunicato «in maniera automatizzata».

L’articolo 7 disciplina la trasmissione di dati personali supplementari e di altre informazioni. Il tenore della presente norma è identico a quello dell’articolo 5. Si rimanda pertanto alle disposizioni ivi contenute.

L’articolo 9 concerne i punti di contatto nazionali. A livello di legge occorre designare fedpol come unico punto di contatto nazionale (medesima autorità che assolve tale funzione nel quadro della cooperazione Prüm).

3.5.2.2 Disposizioni dell’Accordo che non rendono necessaria alcuna trasposizione

L’articolo 8 disciplina le possibilità alternative per la consultazione di dati. Gli articoli 6 e 7 concernenti la consultazione automatizzata dei profili del DNA e la rispettiva trasmissione di dati personali possono essere applicati secondo l’articolo 29 numero 2 dell’Accordo soltanto a partire dal momento in cui la legislazione statunitense ne consentirà l’attuazione «su base reciproca». Fino ad allora, la Svizzera può trattare, nel singolo caso e sulla base della legislazione in vigore, le richieste degli USA di confronto dei dati e inviare la rispettiva comunicazione di hit/no hit agli USA. Questo significa concretamente che lo scambio di informazioni in questione avviene tramite il canale di Interpol.