Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

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3.5.3 Protezione dei dati

Gli articoli 12–21 disciplinano la protezione dei dati. Tale ambito assume un’importanza centrale nell’Accordo PCSC.

3.5.3.1 Disposizioni dell’Accordo direttamente applicabili o che non richiedono alcuna trasposizione

L’articolo 12 disciplina la trasmissione di dati personali concernenti la lotta al terrorismo. Si tratta di una norma analoga all’articolo 16 della decisione 2008/615/GAI. La trasmissione di tali informazioni può essere eseguita già oggi in virtù del diritto vigente (canale di Interpol). Ciò vale anche per la trasmissione spontanea di informazioni di cui al numero 1 («anche senza che sia loro richiesto»). In particolare, l’espressione di cui al numero 3, terza frase secondo cui «la Parte mittente non può imporre restrizioni generiche rispetto agli standard giuridici della Parte destinataria per il trattamento di dati personali come condizione per la trasmissione secondo il presente paragrafo.», non implica la «creazione di un regime particolare di protezione dei dati»37.

L’articolo 13 disciplina i principi generali della protezione dei dati. Il punto di contatto competente per l’attuazione delle disposizioni concernenti la protezione dei dati è il detentore dei sistemi d’informazione, dunque fedpol. I diritti delle persone interessate sono retti dagli articoli 8 e 9 LPD.

L’articolo 14 concerne la protezione supplementare in caso di trasmissione di categorie particolari di dati personali. In base a quanto illustrato dal governo federale tedesco nella sua iniziativa di legge per l’attuazione dell’Accordo PCSC con gli USA presentata al Bundestag, tale catalogo di categorie particolari di dati riguarda un «catalogo standard che si può ritrovare in numerosi testi di legge nazionali e i internazionali»; tali cataloghi tengono conto del «divieto di discriminazione sancito dall’articolo 14 CEDU».38

L’articolo 15 numero 1 lettere a–c nonché numeri 2-4 riguardano le restrizioni relative al trattamento ai fini della protezione di dati personali e altre informazioni.

L’articolo 15 numero 1 lettere d concerne la modifica della finalità del trattamento di dati. Così come sancito dall’articolo 26 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI (cfr. n. 3.1.7.4 in merito al suddetto articolo), il trattamento per altri fini è ammesso unicamente previo il consenso della Parte mittente e in conformità con la legislazione nazionale della Parte destinataria.

L’articolo 15 numero 2 riguarda la trasmissione a uno Stato terzo o a un organismo internazionale. Per determinare il diritto applicabile alla trasmissione dei dati messi a disposizione a uno Stato terzo o a un organismo internazionale, è rilevante l’origine dei dati trasmessi. Occorre operare una distinzione:

37 Deutscher Bundestag, DS 16/13123, pag. 17

38 Deutscher Bundestag, DS 16/13123, pag. 17