Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
se il detentore dei dati trasmessi dalla Svizzera è quest’ultima, lo scambio di dati sottostà alla legislazione svizzera;
se il detentore dei dati trasmessi dalla Svizzera è un altro Stato Schengen, si applicano le norme UE che regolano lo scambio di informazioni con uno Stato terzo; in concreto si tratta dell’articolo 6b LSIS. La trasmissione è ammessa unicamente con il consenso della Parte che ha messo a disposizione i dati alla Svizzera.
L’articolo 16 disciplina il diritto della persona interessata alla rettifica, al blocco e alla cancellazione dei dati. Con la presente disposizione si creano le basi legali a livello di diritto internazionale che sanciscono il diritto alla rettifica, al blocco e alla cancellazione dei dati tra le due Parti. Occorre designare l’autorità svizzera incaricata di ricevere le domande dei privati e di trasmettere tali domande alla relativa autorità statunitense. In base all’articolo 8 LPD, tale autorità corrisponde al detentore della collezione di dati. I diritti delle persone interessate sono retti dalle norme sancite nella legislazione nazionale di cui all’articolo 20 LPD concernente il blocco della comunicazione dei dati e all’articolo 25 capoverso 3 lettera a LPD relativo alla rettifica, al blocco e alla cancellazione.
L’articolo 16 numeri 2-5 disciplina la rettifica, il blocco e la cancellazione di dati, in particolare il numero 5 non definisce termini di conservazione specifici.
L’articolo 16 numero 5 disciplina i termini di conservazione. Il termine massimo per il trattamento dei dati è retto dalla legislazione nazionale. Il termine massimo quale termine di cancellazione standard è di 30 anni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 della legge sui profili del DNA nonché dell’articolo 17 capoverso 3 dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.
L’articolo 17 disciplina le registrazioni.
L’articolo 18 disciplina la sicurezza dei dati.
L’articolo 19 disciplina la trasparenza, nella fattispecie la comunicazione di informazioni alla persona interessata.
L’articolo 20 disciplina la verifica.
L’articolo 21 disciplina le richieste di persone concernenti l’accesso ai dati così come di rettifica, blocco e cancellazione dei dati nonché la procedura di compensazione. Si tratta di una disposizione centrale. Essa rimanda al diritto nazionale il quale prevede già strumenti in tale ambito quali il diritto d’accesso (art. 8 LPD), il blocco della comunicazione dei dati (art. 20 LPD) e la rettifica, il blocco e la cancellazione (art. 25 cpv. 3 lett. a LPD). Il diritto all’indennizzo non è menzionato esplicitamente nella LPD. Tale diritto può essere invocato in virtù della LResp.
L’articolo 22 concerne il diritto di informazione delle Parti.
L’articolo 23–29.