Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/88: Revisione dell'Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 12 pagine
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Rapporto esplicativo sulla modifica OBioc; consultazione 2019
In futuro gli aggiornamenti relativi ai regolamenti UE in merito ai metodi di prova verranno effettuati solo nell’allegato 2 OPChim anziché come finora nell’articolo 84. Nella nota viene peraltro indicato solo il regolamento di base (CE) n. 440/2008. L’attuale disposizione rimanda infatti a versioni diverse.
Art. 93a cpv. 2
Poiché l’introduzione dell'UFI è estesa a tutti i preparati classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che comportano, è necessario abrogare questo capoverso e disciplinare le disposizioni transitorie nel nuovo articolo 93b.
Art. 93b (nuovo)
Per effetto delle disposizioni sull’entrata in vigore di cui alla cifra III del progetto di revisione e di questo nuovo articolo valgono i periodi transitori indicati qui di seguito.
Dal 1° gennaio 2022 l’UFI è obbligatorio per i preparati che sono
classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che comportano,
destinati a utilizzatori privati, e
immessi sul mercato (per la prima volta) dopo il 1° gennaio 2022.
Per tutti i preparati seguente il periodo transitorio è il 1° gennaio 2027:
a. per i preparati classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che comportano, destinati a utilizzatori professionali e sulla cui etichetta non figura un UFI generato in base al regolamento CLP dell’UE;
b. per i preparati classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che comportano, destinati a utilizzatori privati, presenti sul mercato già il 31 dicembre 2021 e sulla cui etichetta non figura un UFI generato in base al regolamento CLP dell’UE.
Commenti alle modifiche dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
Allegato 1.10 n. 5
Il 17 aprile 2019 il Consiglio federale ha deciso di vietare l’impiego di carta termica con un contenuto in massa di bisfenolo A (n. CAS 80-05-7) o bisfenolo S (n. CAS 80-09-1) dello 0,02 per cento o superiore (RU 2019 1495). Il divieto, che sarà effettivo dal 1° giugno 2020, è stato accolto con favore dai partecipanti alla procedura di consultazione, mentre gli ambienti direttamente interessati non si sono praticamente pronunciati in merito.
Nel frattempo diversi rappresentanti di categoria (fornitori di carta termica, commercio al dettaglio) hanno preso contatto con l’UFSP segnalando una serie di problemi che ostacolerebbero l’attuazione nei tempi prestabiliti. Nel corso delle discussioni con i rappresentanti di diversi settori di applicazione e in occasione di un workshop europeo sulle possibili alternative, è emerso che attualmente non vi sono altre soluzioni adeguate in sostituzione delle carte termiche utilizzate per applicazioni speciali che richiedono specifiche tecniche aggiuntive o presentano funzionalità speciali. I motivi sono molteplici. In alcuni casi, le alternative attualmente disponibili per il bisfenolo A e S non garantiscono in misura sufficiente le specifiche tecniche richieste o le funzionalità auspicate. In altri casi, non è ancora stato possibile risolvere i problemi posti dalla stampa a trasferimento termico su tipi di carta alternativi.
Nel complesso, tuttavia, va detto che nel principale settore di applicazione della carta termica sono disponibili – e peraltro già in uso – alternative prive di bisfenolo A e S. Le carte termiche per POS (Point of Sale, punti di vendita) hanno una struttura semplice, possono essere stampate direttamente sul posto e possono essere consegnate ai clienti. Su questo tipo di carta vengono stampati scontrini, ricevute di pagamento, biglietti della lotteria o del casinò e titoli di trasporto. Nella pratica, le carte termiche si distinguono facilmente da quelle utilizzate per applicazioni speciali.