Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/88: Revisione dell'Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 12 pagine
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Rapporto esplicativo sulla modifica OBioc; consultazione 2019
Art. 14abis
Per effetto dell’introduzione dell’UFI l’attuale articolo 14a diventa l’articolo 14abis.
Art. 14abiscpv. 3 (nuovo)
Le omologazioni rilasciate dalla Commissione dell’UE sono riconosciute in Svizzera mediante una procedura semplificata. Per i biocidi che vengono immessi per la prima volta sul mercato svizzero sulla base di un’omologazione UE riconosciuta, l’UFI generato nell’UE deve essere comunicato all’organo di notifica.
Nell’UE le informazioni di cui all’allegato VIII CLP devono essere inoltrate ai centri antiveleni. A tale scopo l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) mette a disposizione il tool elettronico «Poison Centre Notification (PCN)». L’organo di notifica svizzero accetta questo dossier informatico generato nell’UE per garantire che in caso di avvelenamento Tox Info Svizzera possa accedere alle informazioni necessarie.
Art. 17 cpv. 1 lett. cbis(nuovo)
In questo nuovo articolo sono definiti esplicitamente i compiti delle autorità relativi all’omologazione transitoria ON. Tra questi vi è il controllo della conformità del principio attivo per l’uso e il tipo di prodotto oggetto della domanda. Nel caso di prodotti che comportano un rischio elevato e in casi giustificati (p. es. per verificare l’autodichiarazione), le autorità possono effettuare una valutazione conformemente alla lettera d. Vanno comunque presentati i documenti completi della domanda secondo l’allegato 8 OBioc.
Ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 lett. d e dell’art. 13 cpv. 2, la completezza dei documenti presentati e i criteri per un eventuale divieto di fornitura agli utilizzatori privati saranno verificati come finora per ogni domanda (cfr. anche spiegazioni al cap. 2.3).
Tutti i prodotti contenenti microrganismi sono controllati dal servizio di valutazione competente per garantire il rispetto delle disposizioni dell’OEDA e dell’OIConf.
Art. 22 cpv. 1
Ai sensi dell’articolo 1b capoverso 4, anche nel caso degli elenchi dei principi attivi occorre precisare che l’adeguamento avviene d’intesa con la SECO. Questo corrisponde peraltro all’attuale prassi.
Art. 22 cpv. 2
In pratica solo in pochissimi casi il titolare dell’omologazione ON presenta una domanda di omologazione secondo la procedura armonizzata. Nella maggior parte dei casi, infatti, lo fa il fabbricante o il distributore del prodotto con sede nello SEE. La nuova formulazione della lettera b tiene conto di questo fatto. La domanda per il biocida può essere presentata direttamente dal fabbricante o dal distributore con sede nello SEE. Il titolare dell’omologazione ON è tenuto a fornire all’organo di notifica la prova scritta (con lettera o per e-mail) secondo cui per il biocida è stata presentata una domanda.
Art. 38 cpv. 5
Dato che, come dimostra la pratica, l’attuale formulazione porta a confusione, si è deciso di allinearla a quella dell’articolo 69 capoverso 2 BPR. Come regola generale, l’identificazione del prodotto deve figurare integralmente sull’etichetta. Solo se necessario a causa delle dimensioni o della funzione del biocida, determinate informazioni possono figurare sull’imballaggio o su un foglio allegato all’imballaggio.
Art. 38a (nuovo)
Analogamente all’UE, l’identificatore unico di fomula (UFI) viene introdotto anche per i biocidi. Ciò consente di identificare in modo inequivocabile la loro composizione e, in caso di avvelenamento, di determinare con certezza le contromisure più appropriate. Il concetto di UFI è già stato introdotto in Svizzera per alcuni preparati (e miscele) in occasione della revisione dell’OPChim entrata in vigore il 1° marzo 2018. Ai biocidi si applicano gli stessi requisiti e termini transitori previsti per i preparati (cfr. commenti all’art. 62e).