Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/88: Revisione dell'Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 12 pagine
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Rapporto esplicativo sulla modifica OBioc; consultazione 2019
L'UFI deve essere apposto in modo chiaramente visibile sull’etichetta o vicino ad essa12.
Art. 40 cpv. 1
L’adeguamento concerne solo il testo tedesco. Per motivi di coerenza linguistica, il termine «Zulassungsinhaberin» è sostituito con «Inhaberin der Zulassung».
Art. 47 cpv. 2
Con l’entrata in vigore, il prossimo 1° dicembre 2020, dell’allegato 2.4 numero 4bisdell’ordinanza sulla riduzione dei rischi legati ai prodotti chimici (ORRPChim), le restrizioni di cui all’allegato 2.4 si applicheranno anche ai biocidi dei tipi di prodotto 2 e 10.
Art. 62a, 62b e 62d
Queste disposizioni transitorie, divenute nel frattempo obsolete, sono abrogate.
Art. 62e (nuovo)
La disposizione prevede periodi transitori in modo da concedere alle aziende interessate tempo sufficiente per ottemperare all’obbligo di cui all’articolo 38a di indicare l’UFI.
Per i nuovi biocidi immessi sul mercato destinati agli utilizzatori privati, l’UFI è obbligatorio dal 1° gennaio 2022. L’articolo 38a entra pertanto in vigore alla stessa data (1° gennaio 2022).
Per tutti gli altri biocidi l’UFI sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2027. Questo vale anche per i biocidi destinati agli utilizzatori privati, immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2022.
6. Modifica di altri atti normativi
Osservazioni sulle modifiche all’OPChim
Il concetto di UFI è stato introdotto nell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) con la revisione del 1° marzo 2018. L’UFI sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2022 per i preparati destinati a utilizzatori privati e classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che comportano (cfr. art. 15a, 49 lett. d e 93a OPChim).
A differenza dell’allegato VIII del regolamento CLP dell’UE, l’OPChim non fissa un termine distinto per i preparati già notificati prima del 1° gennaio 2022. Si rende quindi necessaria un’armonizzazione.
L’allegato VIII del regolamento CLP dell’UE concede un termine fino al 1° gennaio 2025 per aggiornare le notifiche esistenti per i preparati. La modifica dell’OPChim qui proposta mira a prorogare al 1° gennaio 2027 il termine per tutte le notifiche esistenti. Pertanto, dal 1° gennaio 2027, l’UFI sarà obbligatorio anche per i prodotti destinati agli utilizzatori professionali.
La revisione concede ai fabbricanti svizzeri periodi transitori più lunghi di almeno un anno rispetto a quelli europei. Ciò dovrebbe ridurre il dispendio di tempo e i costi, in particolare per le PMI. A questo proposito si segnala che l’UFI deve figurare nel registro dei prodotti chimici RPC (www.rpc.admin.ch) e dev’essere apposto sull’etichetta13.
12 L’allegato VIII del regolamento CLP dell’UE prevede nella parte A n. 5.2 che l’UFI sia stampato sull’etichetta. Tuttavia, la guida dell’ECHA all’etichettatura e all’imballaggio (https://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-clp) prevede la possibilità di stampare l’UFI sull’imballaggio vicino alle altre informazioni di etichettatura anziché sull’etichetta.
13 L’allegato VIII del regolamento CLP dell’UE prevede nella parte A n. 5.2 che l’UFI sia stampato sull’etichetta. Tuttavia, la guida dell’ECHA all’etichettatura e all’imballaggio (https://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-clp) prevede la possibilità di stampare l’UFI sull’imballaggio vicino alle altre informazioni di etichettatura