Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/88: Revisione dell'Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 12 pagine
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Rapporto esplicativo sulla modifica OBioc; consultazione 2019
Le modifiche proposte nell’ambito della presente revisione sono in linea con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera.
5. Commento alle singole modifiche nell’OBioc
Art. 8 cpv. 1 lett. e
Precisazione: la durata di validità del riconoscimento si basa su quella del prodotto di riferimento omologato nell’UE su cui si regge il riconoscimento. Nella formulazione attuale non è chiaro cosa si intenda esattamente per omologazione nazionale, dato che il riconoscimento corrisponde anche a un’omologazione nazionale in Svizzera.
Art. 10, frase introduttiva
Ai sensi dell’articolo 1b capoverso 4, anche nel caso degli elenchi dei principi attivi occorre precisare che l’adeguamento avviene d’intesa con la SECO. Questo corrisponde peraltro all’attuale prassi.
Art. 13 cpv. 1
La riformulazione proposta evidenzia l’obbligo per il richiedente di dimostrare, per mezzo dei documenti presentati, che il biocida da omologare e i suoi residui non hanno prevedibilmente effetti inaccettabili sull’essere umano, sugli animali e sull’ambiente (cfr. spiegazioni al cap. 2.3 e commenti all’art. 17).
Art. 13d cpv. 2
La comunicazione di un prodotto di una famiglia di biocidi omologata secondo l’articolo 13d dovrà contenere anche l’UFI se il prodotto è classificato come pericoloso (cfr. spiegazioni ai cap. 2.2 e 6 e commenti all’art. 38a). Si applicano i termini di cui all’articolo 62e.
Art. 14a Identificatore unico di formula (nuovo)
Capoversi 1, 3 e 4
Il richiedente dovrà fornire l’UFI per la formula di biocida da omologare in funzione del tipo di omologazione richiesta. Per i tipi di autorizzazione secondo la procedura armonizzata, nell’UE vanno presentate ai centri antiveleni le informazioni di cui all’allegato VIII CLP. A tale scopo l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) mette a disposizione il tool elettronico «Poison Centre Notification
(PCN)» (Notifica ai centri antiveleni). L’organo di notifica accetta questo dossier informatico generato nell’UE per garantire che attraverso l’UFI Tox Info Svizzera possa accedere alle informazioni necessarie. Questo concerne i documenti da inoltrare secondo l’allegato 7.
Se l’UFI e le informazioni generate con il tool PCN non sono disponibili al momento della presentazione della domanda, possono essere presentate all’organo di notifica entro 30 giorni dalla prima immissione del prodotto sul mercato.
Capoverso 2
Per i biocidi immessi sul mercato negli Stati membri dello SEE, la persona responsabile può generare l’UFI sulla piattaforma dell’ECHA9. L’UFI generato può essere utilizzato anche in Svizzera.
Per i biocidi che non sono immessi sul mercato nello SEE, è possibile generare un UFI sul sito dell’organo di notifica10. Per maggiori informazioni si rinvia al documento «Informazioni sull’ottenimento di un identificatore unico di formula (UFI) per i prodotti chimici»11 pubblicato sul sito dell’organo di notifica e ai commenti riportati al capitolo 6.
9 https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/ufi-generator
10 https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/selbstkontrolle/kennzeichnung/ufieindeutiger-rezepturidentifikator.html
11 https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/selbstkontrolle/kennzeichnung/ufieindeutiger-rezepturidentifikator.html