Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/88: Revisione dell'Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 12 pagine

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Rapporto esplicativo sulla modifica OBioc; consultazione 2019

In futuro gli aggiornamenti riguardanti i regolamenti UE in merito ai metodi di prova figureranno solo all’allegato 2 OPChim anziché come finora anche all’articolo 84. Nell’attuale disciplinamento le versioni menzionate erano diverse. Inoltre, viene modificato il titolo del manuale dell’ONU sulle prove e sui criteri.

Nell’ordinanza sulla riduzione dei rischi legati ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) è inserita una disposizione transitoria per applicazioni speciali in considerazione del divieto di utilizzare il bisfenolo A e il bisfenolo S nella carta termica, in vigore dal 17 aprile 2019.

3. Ripercussioni

Ripercussioni per l’economia

Introduzione dell’UFI per i biocidi e i preparati destinati a utilizzatori professionali

L'obbligo di indicare l’UFI farà aumentare i costi di etichettatura soprattutto nella fase iniziale. I termini transitori generosi previsti con la presente revisione dovrebbero permettere di attenuare i costi a carico delle imprese. Visto l’elevato grado di integrazione con l’industria chimica dell’UE e considerato che la Svizzera accetta gli UFI generati nell’UE, si tratta per lo più di costi inevitabili.

In caso di avvelenamento, l’UFI permette a Tox Info Suisse (centro svizzero di riferimento per domande riguardanti intossicazioni) di identificare in modo rapido e inequivocabile il prodotto o la miscela pericolosa. Questo permette di somministrare in tempi brevi le cure necessarie alle persone esposte e, nei casi estremi, di salvare vite umane.

Semplificazioni ai fini dell’omologazione transitoria ON

Il dispendio per l’autorità risulta leggermente ridotto. Questo avrà ripercussioni positive per i richiedenti, che beneficeranno di emolumenti più contenuti (cfr. spiegazioni sul cap. 2).

Nuova disposizione transitoria nell’ORRPChim

L’introduzione di una disposizione transitoria sull’uso del bisfenolo A e del bisfenolo S nella carta termica utilizzata per applicazioni speciali darà alle aziende interessate il tempo sufficiente per risolvere i problemi tecnici in modo che in futuro venga impiegata solo carta termica priva di bisfenolo.

Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

Le modifiche proposte nell’ambito della presente revisione non comportano per la Confederazione e i Cantoni alcuna spesa supplementare o diminuzione delle entrate. Per effetto della semplificazione, vi sarà un fabbisogno leggermente inferiore di risorse a livello federale (circa un posto ripartito su tre Uffici federali) per il trattamento delle domande di omologazione transitoria in vista dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla procedura di omologazione armonizzata ai sensi dell’MRA.

4. Rapporto con il diritto internazionale e con il principio Cassis de Dijon

I biocidi che contengono principi attivi già approvati nell’UE sono sottoposti alla procedura europea armonizzata ai sensi dell’MRA in base all’equivalenza tecnica tra l’OBioc e il BPR. L’MRA mira a eliminare gli ostacoli tecnici al commercio.

L'UFI migliora la protezione della salute, perché in caso di avvelenamento permette a Tox Info Suisse di identificare rapidamente il prodotto o la miscela pericolosa. L’introduzione dell’UFI in Svizzera è in linea con l’obbligo (analogo) introdotto in Europa.

Essendo soggetti all’obbligo di omologazione, i biocidi sono esclusi dal campo di applicazione del principio Cassis de Dijon (cfr. art. 16a cpv. 2 lett. a della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, RS 946.51). Pertanto, tale principio non è di per sé applicabile ai biocidi.