Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/88: Revisione dell'Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 12 pagine
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Rapporto esplicativo sulla modifica OBioc; consultazione 2019
Art. 15a cpv. 1
Affinché l’obbligo di comunicare l’UFI all’organo di notifica e di apporlo sull’etichetta si applichi a tutti i preparati classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che comportano, occorre eliminare l’attuale restrizione agli utilizzatori privati.
Art. 49 lett. d n. 1a
Il numero è stralciato e sostituito dal numero 1bis. Dopo la scadenza dei periodi transitori, l’UFI è obbligatorio non solo per i preparati destinati agli utilizzatori privati, ma anche per tutti i preparati classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che comportano.
Art. 49 lett. d n. 1bis(nuovo)
L’UFI va sempre notificato se figura sul prodotto. Questo è necessario affinché, in caso di avvelenamento, Tox Info Suisse non perda tempo nell’identificare la composizione del prodotto o della miscela. Se un UFI non viene notificato, si perderà tempo prezioso visto che il Tox Info Suisse dovrà dapprima individuarlo.
Art. 54 cpv. 3 (nuovo)
Se per un preparato è stato generato un UFI, quest’ultimo deve essere comunicato in modo da garantire l’assistenza sanitaria d’emergenza ed evitare che Tox Info Suisse perda tempo inutilmente per stabilire che l’UFI non è abbinato a una formula. Pertanto, le deroghe vanno limitate.
Alcune deroghe restano tuttavia invariate:
I concimi e gli esplosivi di cui all’articolo 54, lettere d–e sono già soggetti all’obbligo di autorizzazione; pertanto non vige l’obbligo di annuncio.
Se, nel caso della lettera g, il preparato è già provvisto di UFI, il fabbricante originale ha l’obbligo di annuncio e pertanto la deroga resta in vigore.
L’obbligo di indicare l’UFI si applica solo ai preparati. Le lettere f e k riguardano solo le sostanze e sono quindi irrilevanti.
Art. 74 lett. b
Per l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è introdotto l’acronimo «USAV», visto che è già utilizzato all’articolo 77.
Art. 77 cpv. 2
Il messaggio concernente la legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1)14 prevede che l’organo di notifica e l’organo di omologazione siano subordinati alla direzione strategica di un comitato direttivo composto dai direttori degli Uffici federali coinvolti nell’esecuzione. La presente modifica prevede l’aggiunta dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), istituito nel 2014. La modifica mira ad armonizzare la composizione del comitato direttivo nelle disposizioni dell’OPChim e dell’OPF.
Art. 84 lett. a n. 2
L’adeguamento tiene conto della modifica del titolo del manuale dell’ONU. Originariamente concepito per il settore dei trasporti, il manuale è stato nel frattempo sottoposto a una verifica e, laddove necessario, è stato rielaborato in modo da migliorare l’applicabilità ai prodotti chimici e al sistema GHS. Questo ha comportato anche lo stralcio del riferimento alle raccomandazioni sul trasporto di merci pericolose che figurava nel titolo. L’adeguamento viene ora ripreso nell’OPChim.
anziché sull’etichetta. Questa prassi è accettata anche in Svizzera. Una modifica dell’OPChim potrà eventualmente essere presa in considerazione in questa sede dopo un’eventuale revisione dell’allegato VIII del regolamento CLP dell’UE.
14 FF 2000 590, 639