Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/88: Revisione dell'Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 12 pagine

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Rapporto esplicativo sulla modifica OBioc; consultazione 2019

2. Contenuto della revisione

Precisazioni in merito all’omologazione

La presente revisione apporta precisazioni a disposizioni vigenti:

 i riconoscimenti sono validi fintanto che è valida l’omologazione del prodotto di riferimento;

 vengono definite con maggiore chiarezza le informazioni che, se del caso, devono essere riportate

su un foglio illustrativo anziché sull’etichetta.

Introduzione dell’UFI per i biocidi e adeguamenti per i prodotti chimici

L’UFI è un elemento di identificazione supplementare che dovrà figurare sull’etichetta. Questo nuovo elemento migliora la protezione della salute, perché in caso di avvelenamento permette a Tox Info Suisse (il centro svizzero di riferimento per le questioni relative agli avvelenamenti) di identificare rapidamente il prodotto o la miscela pericolosa. L’UFI dev’essere indicato sul prodotto e comunicato all’organo di notifica.

Nell’ambito della revisione del 30 gennaio 2018, l’OPChim ha introdotto l’obbligo dell’UFI per i preparati pericolosi destinati agli utilizzatori privati, prevedendo già un periodo transitorio (31.11.2021). La modifica qui proposta estende l’obbligo ai preparati pericolosi destinati agli utilizzatori professionali a partire dal 1° gennaio 2027. Alla stessa stregua, per i biocidi classificati come pericolosi è introdotto l’obbligo di indicare l’UFI come segue:

 per i nuovi biocidi immessi sul mercato esclusivamente per uso privato: dal 1° gennaio 2022;

 per tutti gli altri biocidi: dal 1° gennaio 2027.

Con la revisione, l’obbligo di introdurre l’UFI in Svizzera scatterà due anni dopo rispetto all’UE. Grazie al periodo transitorio più lungo l’industria svizzera ha il tempo necessario per pianificare e implementare l’adeguamento delle etichette. Poiché le autorità svizzere accettano gli UFI generati nell’UE, i prodotti importati dall’UE non devono essere rietichettati.

L’introduzione dell’UFI nell’UE e l’obbligo per i responsabili dell’immissione sul mercato di prodotti chimici e biocidi di notificare l’UFI ai centri nazionali antiveleno derivano dall’articolo 45 e dall’allegato VIII del regolamento CLP dell’UE8 e non sono quindi trattati direttamente nel capitolo sui biocidi dell’MRA.

La Commissione UE ha già proposto una modifica dell’allegato VIII del regolamento CLP, che prevede tra l’altro la proroga di un anno, ossia al 1° gennaio 2021, del termine per l’introduzione dell’UFI per i preparati destinati agli utilizzatori privati. Inoltre, l’UFI deve poter essere apposto, oltre che sull’etichetta, anche sull’imballaggio vicino agli altri elementi dell'etichetta. Questa semplificazione per i responsabili dell’immissione sul mercato verrà recepita anche nella presente revisione non appena il regolamento della Commissione sarà stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Questo permette di evitare la rietichettatura dei preparati e dei biocidi provenienti dall’UE.

Semplificazione dell’omologazione transitoria ON per i biocidi

L’omologazione transitoria ON può essere richiesta per i prodotti che contengono almeno un principio attivo notificato, ossia per i quali non è ancora stata decisa l’inclusione nell'allegato 1 o 2 OBioc (cfr. art. 9 cpv. 1 OBioc). Gli altri principi attivi devono figurare nell’allegato 1 o nell’allegato 2. Contrariamente alle omologazioni previste nell’ambito della procedura europea armonizzata, la domanda di omologazione transitoria non contiene un fascicolo esaustivo, in quanto il principio attivo non è ancora stato valutato.

Nel caso delle omologazioni transitorie, i richiedenti devono dimostrare, sulla base dei dati da presentare, che il biocida e i suoi residui non provocano effetti inaccettabili sulle persone, sugli animali o

8 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.