Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/88: Revisione dell'Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 12 pagine

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Rapporto esplicativo sulla modifica OBioc; consultazione 2019

sull’ambiente. Nell’ambito dell’omologazione transitoria, l’autorità deve solo verificare, nel senso di una valutazione sommaria dei rischi, che:

 la documentazione sia completa: qualora individuino o sospettino un rischio elevato e in casi giu-

stificati (p. es. verifica dell’autodichiarazione), le autorità possono valutare immediatamente i dati disponibili in base allo stato attuale della scienza e della tecnica e, se necessario, adottare misure adeguate;

 i principi attivi siano autorizzati per l’uso del prodotto conforme allo scopo: le autorità controllano in

particolare se i principi attivi contenuti nel prodotto adempiono i requisiti normativi per il tipo di prodotto oggetto della domanda;

 i biocidi destinati al pubblico non presentino caratteristiche di cui all’art. 11d OBioc, ovvero carat-

teristiche cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) e di interferente endocrino;

 non vengano autorizzate applicazioni manifestamente inadeguate (p. es. applicazione sulla pelle

di un prodotto classificato come irritante o sensibilizzante dal richiedente);

 per tutti i prodotti che contengono microrganismi siano rispettate le disposizioni dell’ordinanza

sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA; RS 814.911) e dell’ordinanza sull’impiego confinato (OIConf; RS 814.912).

Nel caso delle omologazioni transitorie (ON) dove il principio attivo non è ancora stato valutato, una valutazione scientifica approfondita degli effetti sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente è possibile solo in misura molto limitata a causa della scarsità di dati disponibili sul prodotto. Visto che nella successiva procedura europea armonizzata (in cui i principi attivi sono valutati e approvati) viene effettuata una valutazione scientifica approfondita del prodotto, sarebbe sproporzionato richiedere una simile valutazione già in sede di omologazione transitoria. La precisazione del ruolo del richiedente e dei compiti dell’autorità proposta tiene conto di questo fatto basandosi peraltro sull’esperienza maturata nell'arco di oltre dieci anni nel campo delle omologazioni transitorie nazionali e sull’attuale prassi in uso negli Stati membri dell’UE.

Indipendentemente da questi adeguamenti, il principio dell’omologazione transitoria svizzera va mantenuto. Bisogna continuare a presentare tutti i documenti disponibili in modo che, in caso di dubbio, le autorità possano esaminare i possibili pericoli per l’uomo e per l’ambiente sulla base dei dati disponibili e, se necessario, adottare misure per ridurre il rischio. La procedura nazionale contribuirà anche in futuro a garantire per quanto possibile che nella fase transitoria – ossia fino a quando tutti i principi attivi utilizzati nei biocidi nell’UE non saranno valutati – non si debbano prevedere rischi inaccettabili per l’ambiente e la salute.

Grazie al dispendio (leggermente) più ridotto rispetto ad oggi, sarà possibile riscuotere emolumenti più contenuti. Poiché ciò è possibile nel quadro delle tariffe in vigore (allegato II n. 1.3 ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici, OEPChim; RS 813.153.1), non è necessario adattare l’OEPChim.

Adeguamenti dell’OPChim, dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) e dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi legati ai prodotti chimici (ORRPChim)

In futuro, l’UFI sarà obbligatorio anche per i preparati destinati all’uso professionale (cfr. spiegazioni al cap. 2.2).

La revisione prevede di armonizzare la composizione del comitato direttivo prodotti chimici e prodotti fitosanitari nell’OPChim e nell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161). Per tener conto dell’istituzione, nel 2014, dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), l’OP-Chim impone che un rappresentante dell’USAV sieda nel comitato direttivo. Nell’OPF è inserito un rinvio all’OPChim per quanto riguarda la composizione del comitato direttivo.