Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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clinica psichiatrica chiusa, una struttura per collocamenti a scopi assistenziali o qualsiasi istituto destinato alla privazione della libertà.
Per «occupazione» (lett. b) si intende l’esercizio di una professione (già previsto dal vigente art. 94 CP) ma anche di attività nel tempo libero o la partecipazione alla vita associativa. La disposizione impone al condannato di dedicarsi a un’attività strutturata, a una professione o a un’altra occupazione. La disposizione non riguarda l’interdizione di esercitare un’attività, il divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate in quanto tali misure restrittive sono disposte dal giudice al momento della sentenza di riferimento (art. 67 e 67b CP) o successivamente a determinate condizioni (art. 67d cpv. 2 CP).
L’articolo 94 capoverso 2 lettera c AP-CP riprende la formulazione dell’articolo 94 CP relativa alle cure mediche e psichiatriche. Tali cure comprendono le cure psicoterapeutiche e somatiche ma anche l’approccio terapeutico globalmente inteso (p. es. l’assistenza di un coach, l’arte-terapia) il cui scopo principale è la prevenzione della recidiva e la reintegrazione sociale dell’autore.
L’obbligo di sottoporsi a controlli tossicologici (lett. d) comprende l’esame dell’urina, le analisi del sangue o gli altri controlli volti a individuare la presenza di sostanze nel corpo. I controlli tossicologici aiutano l’autorità a sorvegliare l’astinenza dall’alcol o dalle droghe, ad esempio, ma anche l’assunzione di un farmaco.
Il «divieto di fabbricare, utilizzare, avere a disposizione o possedere in altro modo oggetti legati al reato» (lett. e) si riferisce in particolare al divieto per l’autore di una rapina di possedere un’arma o al divieto di utilizzare internet per chi consuma pornografia dura.
Per riparazione del danno (lett. f) non si intendono solamente gli sforzi finanziari compiuti dall’autore per riparare al danno che ha provocato ma anche tutte le altre forme di riparazione dopo la condanna.
Come l’attività professionale, anche la formazione o la formazione continua (lett. g) mira a garantire un’occupazione sensata, prevenire la recidiva e contribuire alla reintegrazione sociale. La norma riguarda chi è tenuto a seguire un percorso formativo al fine di accedere al mercato del lavoro, come ad esempio i giovani adulti o le persone prive di una formazione di base.
L’obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico (lett. h) figura nel Codice di procedura penale come misura sostitutiva (art. 237 cpv. 2 lett. d CPP). La norma impone al condannato di annunciarsi a scadenza regolare al servizio di assistenza riabilitativa, all’ufficio di polizia o a un altro ente amministrativo.
Può anche rivelarsi necessario vietare l’utilizzo di un veicolo a motore oltre la durata massima di cinque anni prevista all’articolo 67e CP (lett. i), ad esempio per un autore che, dopo aver scontato una pena o una misura per cinque anni, si volesse mettere al volante rappresentando così un pericolo per la circolazione. Il divieto si basa sulle stesse condizioni di quelle previste all’articolo 67e CP ossia l’autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto.
L’articolo 94 capoverso 3 AP-CP prevede che il giudice o l’autorità di esecuzione impartisca all’autore di dimorare in un luogo adatto alle esigenze di quest’ultimo o di sottoporsi a cure mediche o psichiatriche, ossia a un approccio terapeutico in