Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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Il capoverso 4 disciplina la durata dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta che va da uno a cinque anni; in questo modo il giudice ha margine di decisione e può tener conto delle peculiarità del singolo caso. Il giudice stabilisce la durata delle misure di accompagnamento in base a diversi criteri, come ad esempio la gravità del reato commesso, i beni giuridici interessati, le sanzioni eseguite, il comportamento dell’autore durante l’esecuzione della sanzione, i precedenti e le caratteristiche personali dell’autore nonché l’ambiente che lo accoglierà una volta liberato, ecc. La durata fissata è tuttavia puramente indicativa poiché è possibile sospendere in ogni momento l’assistenza riabilitativa e le norme di condotta (art. 95a cpv. 3 lett. b e c, cpv. 4 AP-CP) o prolungarle quanto è necessario (art. 62f cpv. 6 AP-CP).
Il secondo periodo del capoverso 4 corrisponde alla nuova formulazione dell’articolo 95 capoverso 2 AP-CP che impone al giudice di precisare e motivare il contenuto dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta. Poiché l’elenco delle norme di condotta di cui all’articolo 94 AP-CP non è esaustivo proprio per rispondere alle caratteristiche individuali, è particolarmente importante che il giudice ne precisi i contenuti, ossia gli obblighi, le restrizioni, i divieti e le altre condizioni che l’autore deve rispettare, come anche gli aspetti su cui verte l’assistenza (formazione, terapia, ecc.) e di cui beneficia106. In questa prospettiva, il giudice dovrà informarsi regolarmente presso gli assistenti sociali e operatori o specialisti dell’esecuzione penale al fine di definire il contenuto esatto delle norme di condotta, la loro fattibilità e le varie possibilità per attuarle.
L’assistenza riabilitativa e le norme di condotta dovrebbero partire dal momento in cui la sentenza che sopprime la misura terapeutica stazionaria e ordina le misure di accompagnamento passa in giudicato (cpv. 5). Conformemente all’articolo 387 CPP, i ricorsi contro queste due misure non hanno effetto sospensivo.
Il capoverso 6 prevede la proroga dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta di volta in volta per cinque anni al massimo, il che corrisponde all’articolo 62 capoversi 2 e 4 lettera a CP che disciplina la durata del periodo di prova abbinato alla liberazione condizionale dal trattamento di turbe psichiatriche (art. 59 CP). La possibilità di prorogare illimitatamente le misure prevista dall’avamprogetto si giustifica anche per il fatto che si tratta di persone che, giunte alla fine della loro misura, sono ancora considerate pericolose. Ne consegue che il giudice ordina la proroga soltanto se arriva alla conclusione che vi è un rischio di recidiva qualificato, ossia l’autore potrebbe perpetrare un reato grave con il quale pregiudicherebbe l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona. Questa condizione riprende quella del capoverso 1 lettera a che fissa il campo d’applicazione dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta al termine dell’esecuzione di una misura terapeutica stazionaria.
Articolo 89a AP-CP
L’articolo 89a AP-CP disciplina l’attuazione dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta al termine dell’esecuzione di una pena detentiva, se il giudice ha previsto una riserva pertinente ai sensi dell’articolo 41a AP-CP. Spetta all’autorità d’esecuzione proporre al giudice che aveva inserito tale riserva nella sentenza di
106 Cfr. il commento relativo all’art. 94 AP-CP.