Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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trasmissione di informazioni all’autorità competente è in effetti essenziale affinché quest’ultima possa valutare l’evoluzione delle misure di accompagnamento disposte nel caso specifico ed eventualmente decidere come procedere. Questo è convalidato dalle modifiche proposte nell’avamprogetto che prevedono la possibilità di prolungare per il tempo necessario l’assistenza riabilitativa e le norme di condotta (art. 62f cpv. 6, art. 89a cpv. 6 AP-CP). L’articolo 95a capoverso 1 AP-CP disciplina a questo proposito la trasmissione di un rapporto analogamente a quanto disposto all’articolo 95 capoversi 1 e 3 CP.

Per queste ragioni una normativa specifica unicamente per gli operatori dell’assistenza riabilitativa non è più giustificata. Oggi è difficile immaginare che gli operatori dell’assistenza riabilitativa debbano rispettare un segreto d’ufficio diverso da quello cui sono tenuti i collaborati incaricati dell’attuazione e del controllo delle misure terapeutiche ambulatoriali, dell’interdizione o del divieto di cui agli articoli 67 CP e seguenti, oppure che essi debbano sottostare a disposizioni diverse in base al settore in cui operano. Inoltre, la protezione del segreto d’ufficio conferita dall’articolo 320 CP si applica alle informazioni condivise durante il mandato di assistenza riabilitativa. Il Consiglio federale ritiene vada lasciata ai Cantoni la facoltà di definire più in dettaglio i rapporti tra le varie autorità tenendo conto delle strutture organizzative cantonali. I capoversi 2 e 3 dell’articolo 93 CP vanno pertanto abrogati.

Articolo 94 AP-CP

Come l’articolo 93 CP, anche l’articolo 94 AP-CP fornisce una definizione delle norme di condotta. In base a questo articolo, il giudice o l’autorità di esecuzione impartisce norme di condotta conformi al reato commesso e alla personalità dell’autore. In questo modo sarà possibile, ad esempio, sottoporre l’autore affetto da problemi di dipendenza e reo di aver commesso reati legati al consumo di stupefacenti a un trattamento terapeutico e a controlli medici. Come per l’assistenza riabilitativa, anche le norme di condotta presentano un aspetto inerente alla sicurezza, volto a controllare l’autore, e un aspetto prosociale avente lo scopo di assistere e favorire l’integrazione o la reintegrazione sociale dell’autore.

L’avamprogetto prevede la possibilità di impartire regole di condotta alla fine della pena detentiva o della misura e non soltanto durante il periodo di prova, ragion per cui tale precisazione è stata stralciata.

L’articolo 94 capoverso 2 AP-CP elenca più chiaramente le norme di condotta che possono essere impartite. L’elenco, non esaustivo, riprende l’attuale articolo 94 CP ma anche misure sostitutive di cui all’articolo 237 capoverso 2 CPP.

Per «dimora in un luogo adatto alle esigenze dell’autore» (lett. a) si intende in particolare il collocamento in una struttura aperta dove l’autore riceve un’assistenza globale conforme alle sue esigenze (contesto strutturato, occupazione, assistenza sociale e personale, terapia, ecc.) ed è in qualche modo sorvegliato. Questo tipo di sostegno può rivelarsi necessario per esempio per criminali sessuomani che necessitano di un’assistenza per periodi prolungati e per i quali la misura terapeutica stazionaria non ha avuto successo.

L’articolo 94 capoverso 2 lettera a AP-CP non costituisce una base legale per una privazione della libertà in un penitenziario, un centro per l’esecuzione di misure, una