Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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riferimento (art. 363 cpv. 1 CPP) di ordinarle. Deve depositare la proposta prima che il condannato sia liberato definitivamente ossia prima che quest’ultimo abbia scontato l’intera pena detentiva o, se è in libertà condizionata, prima della fine del periodo di prova.
L’articolo 89a AP-CP si rifà all’articolo 87 capoverso 3 CP che prevede la possibilità, al termine del periodo di prova, di prolungare da uno a cinque anni, l’assistenza riabilitativa e le norme di condotta dopo la liberazione condizionale da una pena detentiva inflitta per un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 CP. A differenza dell’articolo 87 capoverso 3 CP, gli articoli 41a e 89a sono applicabili anche ai condannati ai quali non è possibile concedere la liberazione condizionale in particolare per il rischio di recidiva che presentano. Detti articoli permettono di ordinare misure di accompagnamento nei confronti di autori che hanno commesso un reato grave (cfr. art. 41a lett. a e 89a cpv. 1 AP-CP) ma non elencato all’articolo 64 capoverso 1 CP.
Il giudice ordina un’assistenza riabilitativa e impartisce norme di condotta se sono soddisfatte cumulativamente due condizioni (art. 89a cpv. 2 AP-CP):
la sentenza di riferimento contiene una riserva in merito a un’assistenza riabilitativa e a norme di condotta secondo l’articolo 41a AP-CP (lett. a); e
vi è da attendersi che l’autore commetterà nuovamente un reato con il quale potrebbe pregiudicare l’integrità fisica, psichica e sessuale di un’altra persona (lett. b).
Ponendo come presupposto un pregiudizio all’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona, la lettera b riprende la condizione prevista all’articolo 41a lettera a AP-CP ma va meno lontano di quella posta dall’articolo 64 capoverso 1 CP concernente l’internamento. In effetti, la previsione al momento di pronunciare con riserva le misure di accompagnamento deve riguardare criminali pericolosi che però non lo sono così tanto da dover essere internati.
A tale titolo, il giudice stabilisce se vi è un rischio di recidiva basandosi su indizi concreti: ad esempio l’inosservanza delle condizioni dell’esecuzione della pena detentiva, la probabilità di commettere nuovi reati gravi, un comportamento aggressivo durante la detenzione, la presenza di turbe psichiche, precedenti condanne per atti di violenza, l’insuccesso di precedenti liberazioni condizionali o di altri regimi aperti, ecc. A questo riguardo, è essenziale che il giudice proceda a una valutazione globale di diversi criteri e richieda, se occorre, il parere di uno specialista per valutare il rischio e la pericolosità.
Il capoverso 3 impone al giudice di sentire l’autore prima di ordinare l’assistenza riabilitativa e disporre norme di condotta (cfr. anche l’art. 62f cpv. 3 AP-CP). Come già previsto per le misure (art. 62f cpv. 4 AP-CP), il capoverso 4 stabilisce la durata dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta e indica inoltre che il loro contenuto va precisato107.
Come già esposto nel commento all’articolo 62f AP-CP, le norme di condotta e l’assistenza riabilitativa devono avere effetto al termine dell’esecuzione della pena
107 Cfr. il commento all’art. 62f cpv. 4 AP-CP.