Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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dottrina142 e molti autori ritengono pericoloso mischiare l’assistenza e la protezione di terzi143.

È legittimo chiedersi se ordinare una misura del diritto civile nei confronti di criminali pericolosi costituisca la logica prosecuzione di una misura del diritto penale minorile. Si può rispondere affermativamente nel caso di autori che anzitutto hanno bisogno di cure. Un ricovero a scopo di assistenza per criminali pericolosi refrattari alle terapie corrisponderebbe tuttavia a un internamento, ossia a una misura di diritto penale. Un ricovero di questo tipo che possa essere disposto per tutti coloro che sono classificati come pericolosi per gli altri senza essere stati condannati per un reato grave andrebbe oltre quanto richiesto nella mozione.

3.1.5.3 Nuove misure di diritto di polizia

Una misura di sicurezza da applicare a criminali che vanno liberati da una pena o da una misura di diritto penale minorile ha carattere preventivo, quindi rientra in qualche modo nel diritto in materia di polizia. Si pone dunque la questione se possa essere inserita nella legislazione federale in materia di polizia.

Nel suo rapporto sul postulato Malama144, il Consiglio federale prende posizione sulla questione concernente le competenze normative che la Costituzione conferisce alla Confederazione nell’ambito della sicurezza interna.

Il diritto federale non riconosce alla Confederazione la competenza di emanare misure di sicurezza puramente di diritto in materia di polizia applicabili a coloro che devono essere liberati da una pena o una misura di diritto penale minorile, costituiscono un pericolo per terzi e non adempiono le condizioni per un ricovero a scopo di assistenza.

Le misure di sicurezza di polizia connesse a una privazione della libertà sono in genere interventi da disporre a breve termine e sono attuate quando una persona espone terzi a un pericolo futuro. Se sono adottate dopo che la persona ha commesso un reato, costituiscono soluzioni transitorie fino alla pronuncia della sentenza penale.

Il CPP prevede come misura di sicurezza la carcerazione preventiva (art. 221 cpv. 1 CPP) che può esser disposta anche in caso di pericolo di reiterazione. Tuttavia la misura serve anzitutto a tutelare il procedimento ed è, nella misura in cui serve a prevenire eventuali reati, solamente una soluzione transitoria fino alla pronuncia della sentenza.

Il CPP contiene inoltre una misura di sicurezza di polizia che permette di incarcerare una persona, se vi è da temere che compia effettivamente il grave crimine che ha minacciato di commettere (art. 221 cpv. 2 CPP). Secondo la dottrina145, tuttavia, questa misura di sicurezza del CPP non ha base costituzionale e rappresenta una tipica misura di polizia di competenza dei Cantoni.

142 Cfr. n. 3.1.20.

143 Vgl. GEISER/ ETZENSBERGER (nota 120), art. 426 n. 43a; MEYER LÖHRER (nota 125),

20 segg.; RÜTSCHE (nota 125), 30 segg.

144 Rapporto del 2 marzo 2012 del Consiglio federale in adempimento del postulato Malama 10.3045 del 3 marzo 2010 Sicurezza interna: chiarire le competenze, FF 2012 3973.

145 RUCKSTUHL NIKLAUS/ DITTMANN VOLKER/ ARNOLD JÖRG, Strafprozessrecht, Zurigo 2011, n. marg. 680.