Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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piena maturità tra i 23 e i 24 anni, nel caso delle donne ciò avviene già verso i 21 anni circa. Di conseguenza, in caso di autori minorenni, andrebbero stilate perizie di decorso.
Il gruppo di esperti ha inoltre proposto che il reato passibile di un internamento (oggetto di riserva) a posteriori sia solamente l’assassinio.
È stata infine avanzata la proposta di prevedere eventualmente anche misure di cui agli articoli 59 (Trattamento di turbe psichiche) e 61 CP (Misure per giovani adulti) per autori affetti da turbe psichici e autori curabili (che tuttavia non adempiono le condizioni per il ricovero a scopo di assistenza).
3.1.5 Varianti esaminate e soluzione scelta
3.1.5.1 Nessuna modifica legislativa
Secondo il messaggio del Consiglio federale concernente la revisione del diritto tutorio, la giurisprudenza del Tribunale federale e la sentenza della Corte EDU nella causa T.B. contro la Svizzera140, una persona non può essere sottoposta a un ricovero a scopo assistenziale in base all’articolo 426 CC soltanto perché può essere pericolosa nei confronti di terzi. Di conseguenza vi è una lacuna in materia di sicurezza per quanto riguarda i criminali che, dopo aver scontato la sanzione inflitta ai sensi del diritto penale minorile, sono considerati pericolosi ma non versano in uno stato di debolezza (turba psichica, disabilità mentale, grave stato di abbandono) e/o non hanno bisogno di essere protetti. Pertanto la rinuncia a una modifica legislativa non è una soluzione adeguata.
3.1.5.2 Estensione del campo di applicazione del ricovero a scopo di assistenza secondo l’articolo 426 CC
Una prima soluzione legislativa potrebbe consistere nell’estendere il campo di applicazione del ricovero a scopo di assistenza secondo l’articolo 426 CC alle persone che manifestano un bisogno di protezione perché sono anzitutto una minaccia per gli altri, indipendentemente dal fatto che versino in uno stato di debolezza.
Questa soluzione è supportata dal fatto che, durante l’esecuzione di una pena o di una misura del DPMin, le autorità penali minorili collaborano a stretto contatto con l’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). Il diritto penale minorile, orientato all’educazione e al trattamento, ha molte similitudini con il diritto a tutela dei minori e degli adulti. Un’estensione del ricovero a scopo di assistenza è dunque considerata una misura adeguata dalla letteratura in materia di diritto penale minorile e dagli operatori del settore. Sono soprattutto gli autori e i professionisti che respingono l’introduzione dell’ internamento nel diritto penale minorile a sostenere questa soluzione141.
Tuttavia va ricordato che attualmente il ricovero a scopo di assistenza serve anzitutto a tutelare l’interessato e non l’ambiente che lo circonda. Non è né sufficiente né necessario per questo tipo di ricovero che una persona sia pericolosa per gli altri. La pertinente giurisprudenza del Tribunale federale è stata fortemente criticata dalla
140 Cfr. n. 3.1.2.
141 Cfr. n. 3.1.5.4.