Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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modo l’avamprogetto colma una lacuna considerata in letteratura una svista del legislatore169.
Articolo 15a Capoverso 1
Per i reati di cui alla lettera a, la riserva di una misura del CP prevista agli articoli 59–61 e 64 capoverso 1 CP va inserita nella sentenza di riferimento se le condizioni della lettera b sono adempiute.
Non vi è un rinvio all’articolo 64 capoverso 1bisCP (internamento a vita). Un simile provvedimento presuppone in particolare che l’autore sia considerato durevolmente refrattario alla terapia poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine, il che è tanto più difficile da stabilire quanto più giovane è l’autore.
Se vi è un rischio di recidiva, la sentenza di riferimento di diritto penale minorile deve contenere una riserva. Nel caso dei criminali minorenni, la previsione può essere molto difficile, perché, a seconda del caso, la maturità celebrale è raggiunta tra i 22 e i 23 anni170. Si tratta dunque di formulare una (prima) valutazione della pericolosità dell’autore al momento della sentenza di riferimento. La misura oggetto di riserva sarà effettivamente ordinata in base all’esito di una nuova perizia effettuata al termine della sanzione di diritto penale minorile.
Capoverso 2
In linea di massima la riserva di una misura del CP vale finché l’interessato è considerato pericoloso e pertanto è collocato in un istituto chiuso o è sottoposto alla privazione della libertà intervenuta dopo il collocamento (cpv. 2 lett. a e c).
Per ragioni di sicurezza, l’avamprogetto prevede inoltre che la riserva valga fintanto che l’interessato è sottoposto a una misura ordinata in base all’articolo 18 DPMin al termine del collocamento in un istituto chiuso (art. 2 lett. b). In caso di previsione positiva, una simile misura può essere opportuna in vista di una liberazione progressiva. In questo caso, secondo l’articolo 19c capoverso 1 lettera b AP-DPMin, al termine di una misura protettiva meno severa non può essere proposta alcuna misura del CP. Se la previsione favorevole dovesse rivelarsi errata, in base all’articolo 18 DPMin è possibile, se necessario, ordinare un collocamento in un istituto chiuso alla soppressione del quale si può proporre una misura del CP.
Capoverso 3
L’avamprogetto prevede sufficienti misure per garantire la sicurezza altrui e assistere gli autori minorenni per i quali è stata riservata una misura del CP e che dopo il compimento del 18° anno di età (durante l’esecuzione di una sanzione del DPMin o dopo la liberazione) commettono un altro grave reato.
Occorre tuttavia stabilire se la sicurezza è garantita anche se l’autore minorenne, prima di aver computo 18 anni e mentre sta scontando una pena o una misura, compie un altro reato grave che, sebbene non costituisca un reato passibile di una riserva (p. es. lesioni gravi non qualificate), conferma la riserva espressa nella
169 HUG/ SCHLÄFLI/ VALÄR (nota 119), art. 14 DPMin n. 6.
170 Cfr. anche n. 3.1.4.