Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
per la piazza finanziaria svizzera che per il fisco. Tuttavia, se l’agente pagatore si trova in un Paese con cui la Svizzera ha sottoscritto un accordo per lo scambio automatico di informazioni, le imposte sul reddito e sulla sostanza risultano garantite da una notifica. Per i Paesi con cui la Svizzera non ha sottoscritto un tale accordo, non vi è alcuna garanzia.
Per gli agenti pagatori, l’implementazione avrà importanti conseguenze tecniche e amministrative (attuazione IT, implementazione dei relativi processi ecc.). Con questo cambiamento di sistema vengono assoggettate all’imposta persone e aziende che prima non lo erano o lo erano soltanto in parte. Per i Cantoni, il rimborso dell’imposta preventiva sui redditi di interessi delle persone fisiche comporterà maggiori oneri. Infatti, non sarà più possibile capire direttamente dal tipo di redditi (redditi di interessi svizzeri) se l’imposta preventiva è stata riscossa o meno, ma sarà determinante il fatto che i valori patrimoniali siano detenuti presso un agente pagatore domiciliato in Svizzera o all’estero. Ciò si traduce in rischi finanziari.
Per tener conto dei rischi legati alla gestione e alla responsabilità degli agenti pagatori, il Consiglio federale propone la serie di misure descritta al n. 2.2. Inoltre, il fisco dovrebbe partecipare ai costi di implementazione del nuovo sistema. Con queste proposte il Consiglio federale intende tener conto del fatto che le proposte di riforma avanzate sinora sono fallite a livello politico e vuole pertanto aumentare le possibilità di accettazione della riforma attuale.
In alcuni settori ci si può attendere una semplificazione amministrativa. Per i debitori della prestazione imponibile, ne risulterà una semplificazione in quanto non dovranno più preoccuparsi del disbrigo dell’imposta preventiva. Anche per l’AFC ci si può aspettare uno sgravio amministrativo, seppur esiguo. Ad esempio, in futuro verranno meno le istanze di rimborso delle persone giuridiche domiciliate in Svizzera e degli investitori domiciliati all’estero per i redditi di interessi svizzeri. Tuttavia, rispetto alle istanze di rimborso concernenti i redditi di partecipazioni, queste rappresentano soltanto una piccola parte del volume complessivo.
Al debitore domiciliato in Svizzera deve essere accordato il diritto di opzione, scegliendo tra l’applicazione del principio del debitore o dell’agente pagatore ai redditi di interessi. Optando per il principio del debitore, pagherà l’imposta preventiva per tutti gli investitori esattamente come accade oggi. Le PMI e gli ICC svizzeri potranno così essere esonerati dagli obblighi supplementari legati alla nuova imposta. Tuttavia, qualora le PMI in qualità di emittenti comprendano anche persone giuridiche domiciliate in Svizzera o investitori domiciliati all’estero, anch’esse potranno trarre vantaggio dalla nuova imposta preventiva e pagare l’imposta secondo il principio dell’agente pagatore. Lo stesso vale per gli ICC svizzeri.
In linea di principio, la procedura esistente resterà applicabile anche per la nuova imposta preventiva.
2.1.2 Abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere
Come misura di accompagnamento agli elementi di riforma dell’imposta preventiva, sarà abolita la tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere. Ciò renderà più attraente la negoziazione in Svizzera, rafforzando così l’effetto positivo sul mercato dei capitali di terzi.