Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva

2.1.3 Investimenti indiretti

Il nuovo sistema dovrà essere applicato a tutti i redditi di interessi. Per assicurare la parità di trattamento e la funzione di garanzia, il progetto prevede che il campo di applicazione della legge si estenda non soltanto ai redditi di interessi generati tramite gli ICC ai sensi della LICol, ma pure alle altre forme di investimenti collettivi svizzeri ed esteri.

Pertanto, gli investimenti diretti in titoli fruttiferi e gli investimenti indiretti tramite ICC o prodotti strutturati dovranno essere trattati allo stesso modo. Ciò eliminerà le distorsioni del mercato e ridurrà il rischio di sottrazione dell’imposta.

Qualora i redditi di interessi vengano distribuiti (come avviene sempre nei prodotti strutturati), la nuova imposta preventiva potrà senz’altro essere applicata: la parità di trattamento degli investimenti diretti e indiretti sarà garantita dall’esclusiva deduzione dell’imposta preventiva per le persone fisiche domiciliate in Svizzera. La necessaria differenziazione degli investitori potrà essere effettuata mediante l’agente pagatore domiciliato in Svizzera presso cui sono depositati i relativi titoli. Ciò permette di estendere la funzione di garanzia dell’imposta preventiva, poiché in futuro saranno garantiti anche i redditi di interessi esteri detenuti tramite un ICC estero, un ICC svizzero non disciplinato nella LICol o un prodotto strutturato. Nell’attuazione pratica occorre prevedere una documentazione separata dell’ICC o dell’emittente dei prodotti strutturati, per permettere all’agente pagatore di riconoscere se si tratta o meno di redditi di interessi.

Una documentazione separata è nota già oggi, tra l’altro nell’ambito degli utili da capitale. Gli utili da capitale nella sostanza privata non sono soggetti all’imposta sul reddito. Se l’ICC svizzero documenta tali utili separatamente, l’imposta preventiva sugli stessi non è riscossa, mentre deve essere versata se la relativa dichiarazione non viene effettuata, poiché gli utili non sarebbero riconoscibili. Questo sistema può essere esteso agli utili da capitale ottenuti sia attraverso ICC svizzeri ed esteri, non disciplinati nella LICol, sia mediante prodotti strutturati svizzeri ed esteri.

È ora prevista una documentazione separata per i redditi di interessi. generati mediante ICC svizzeri ed esteri o mediante prodotti strutturati. In futuro gli ICC e gli emittenti di prodotti strutturati dovranno documentare i redditi di interessi separatamente, se tra i loro investitori vi sono persone fisiche domiciliate in Svizzera. Questo significa che tutti gli altri redditi – ad eccezione dei redditi di partecipazioni svizzere – sono esentate dall’imposta preventiva. Questa nuova situazione comporta per gli ICC e gli emittenti oneri supplementari, dato che oggi non sono tenuti a documentare separatamente i redditi di interessi. In assenza della documentazione separata, nel caso delle persone fisiche domiciliate in Svizzera l’imposta preventiva deve essere riscossa sull’intero volume dei redditi, analogamente a quanto avviene per gli utili da capitale. Ai fini della funzione di garanzia dell’imposta preventiva, questa regola è necessaria per rilevare tutti i redditi di interessi. Tuttavia, ciò significa che la deduzione dell’imposta preventiva può riguardare anche quei redditi che non ne sarebbero interessati con investimenti diretti. Questo vale in particolare per i redditi di partecipazioni estere. Questi redditi sono però soggetti all’imposta sul reddito e l’imposta preventiva applicata su di essi viene rimborsata in caso di regolare dichiarazione. In futuro le persone giuridiche domiciliate in Svizzera e gli investitori domiciliati all’estero saranno esentati