Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva

dall’imposta preventiva sui loro redditi generati tramite ICC o prodotti strutturati, a condizione che questi redditi non costituiscano redditi di partecipazioni svizzere.

Questa parità di trattamento tra investimenti diretti e indiretti permette di eliminare le distorsioni del mercato e di ridurre il rischio di sottrazione d’imposta. In questo modo si può inoltre rafforzare la piazza svizzera dei fondi d’investimento.

Una parte considerevole degli ICC non distribuisce i propri redditi agli investitori, bensì li conserva e li reinveste (tesaurizzazione*). In questo modo il valore delle quote ICC aumenta, ma non vi è alcun flusso di denaro verso gli investitori. Ai fini dell’imposta preventiva e dell’imposta sul reddito, la tesaurizzazione oggi è trattata allo stesso modo della distribuzione. Secondo il Consiglio federale, gli ICC che distribuiscono i loro redditi e gli ICC che li tesaurizzano devono essere trattati allo stesso modo: soltanto così è possibile garantire un’equiparazione coerente tra gli investimenti diretti in titoli fruttiferi di interessi e gli investimenti indiretti tramite ICC. Anche la funzione di garanzia dell’imposta preventiva ne risulta rafforzata e la parziale discriminazione degli ICC svizzeri rispetto a quelli esteri viene eliminata.

Gli agenti pagatori sarebbero quindi esposti a maggiori rischi legati alla gestione e alla responsabilità, in quanto devono dedurre l’imposta preventiva per gli ICC che operano tesaurizzazioni, senza che vi sia flusso di liquidità. Alla luce di ciò, il Consiglio federale ha esaminato alcune possibili alternative alla novità sopra descritta, che potrebbero essere limitate agli ICC tesaurizzati, applicate a tutti gli ICC o, ancora, essere applicate soltanto agli ICC svizzeri o esteri.

 Mantenimento del sistema attuale in caso di distribuzione/tesaurizzazione (ob-

bligo di riscuotere l’imposta preventiva soltanto per i redditi di interessi tramite ICC svizzeri): il mantenimento del sistema attuale per gli ICC corrisponde a quanto proposto dalla CBD (n. 1.2.3). Tuttavia, ciò non garantisce la parità di trattamento tra gli investimenti diretti e quelli indiretti. Gli ICC esteri continuerebbero a essere più attraenti rispetto a quelli svizzeri per l’assenza della deduzione dell’imposta preventiva. In questo modo lo svantaggio concorrenziale continua a persistere per gli ICC svizzeri. Per gli ICC esteri, che generano redditi di interessi svizzeri e che in futuro sarebbero esentati dall’imposta preventiva, la misura genera minori entrate. Oggi il rimborso dell’imposta preventiva fallisce regolarmente a causa di ostacoli pratici.

Nessuna riscossione dell’imposta preventiva sui redditi di interessi derivanti dagli

ICC: ciò offre agli investitori la possibilità di evitare l’imposta preventiva se generano i redditi di interessi non direttamente, ma tramite un ICC. Questo rappresenterebbe una disparità di trattamento tra gli investimenti indiretti e quelli diretti, distorcerebbe le decisioni di investimento e sarebbe in contrasto con il previsto rafforzamento della funzione di garanzia dell’imposta preventiva. Rispetto a oggi, nel caso degli ICC svizzeri si creerebbe addirittura una nuova lacuna in merito alla garanzia, poiché oggi vi è una deduzione dell’imposta. Se l’agente pagatore si trova in Svizzera, la garanzia per gli investitori svizzeri non sarebbe nemmeno assicurata da un accordo sullo scambio automatico di informazioni.

Notifica anziché riscossione dell’imposta per i redditi di interessi derivanti dagli

ICC: una notifica sarebbe idonea a garantire l’imposta sul reddito e sulla sostanza. Tuttavia, in questo modo non si otterrebbe la parità di trattamento tra gli investimenti diretti e quelli indiretti, cioè le decisioni di investimento continuerebbero a