Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva

essere distorte. Di conseguenza, l’imposta preventiva è riscossa per gli investimenti diretti, mentre è sufficiente una notifica per quelli indiretti. Questo genera un vantaggio di liquidità per gli investitori fiscalmente onesti e quindi rappresenta un incentivo ad effettuare investimenti indiretti. Inoltre, una combinazione di deduzione fiscale e procedura di notifica presenta svantaggi anche dal punto di vista amministrativo.

Per quanto riguarda i redditi di partecipazioni svizzere, il sistema attuale resterà invariato per gli ICC ai sensi della LICol, ma verrà applicato anche agli ICC non contemplati dalla LICol. La distribuzione derivante dagli ICC svizzeri o la tesaurizzazione sono soggette all’imposta preventiva. Per gli ICC esteri non vi è alcuna deduzione e lo stesso vale per i prodotti strutturati.

2.1.4 Pagamenti sostitutivi

Oltre agli elementi della riforma già descritti, è prevista una regolamentazione del trattamento fiscale dei pagamenti sostitutivi in ambito di imposta preventiva. In futuro, tale imposta dovrà essere esplicitamente riscossa non soltanto sui redditi originari, ma anche sul pagamento che li riproduce.

Per quanto riguarda i redditi di interessi, l’eccezione per le persone giuridiche svizzere e per gli investitori domiciliati all’estero si applicherà anche al pagamento sostitutivo. Qualora vengano effettuati pagamenti sostitutivi per i redditi di partecipazioni svizzere, l’eccezione non si applica al fine di garantire la parità di trattamento con i redditi originari. Il soggetto fiscale è l’agente pagatore del debitore del pagamento sostitutivo (di norma il mutuatario); in mancanza di un agente pagatore, risponde il debitore stesso.

Questo sistema garantisce che l’imposta preventiva non venga rimborsata indebitamente più volte (cfr. n. 1.1.3.4). Inoltre, la funzione di garanzia dell’imposta preventiva verrà rafforzata per le persone fisiche in Svizzera. La proposta tiene conto sia dell’esigenza di certezza del diritto espressa dal settore che degli interessi del fisco.

Nell’ambito di applicazione delle CDI, i pagamenti sostitutivi non sono di norma trattati come il reddito originario. Ciò significa che questi rientrano regolarmente nell’ambito di applicazione della relativa disposizione delle CDI (altri redditi) e che l’investitore domiciliato all’estero avrà diritto al rimborso integrale.

2.2 Confronto con il progetto del Consiglio federale del 2014

Contrariamente a quanto avvenuto nel 2014, il Consiglio federale si astiene dal proporre una nuova procedura di notifica. Il progetto del 2014 prevedeva una procedura di notifica volontaria per le persone fisiche domiciliate in Svizzera. Anche la sottocommissione e il gruppo di esperti si sono espressi a sfavore di una nuova procedura di notifica nell’ambito del mercato dei capitali di terzi.

La proposta del 2014 venne respinta dalle banche durante la procedura di consultazione, in particolare perché queste ritennero sproporzionatamente alti gli oneri ammi-