Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva

nistrativi, i costi e i rischi legati alla gestione e alla responsabilità (n. 1.1.6). L’attuale progetto tiene conto di questi aspetti in diversi punti. Il progetto prevede diversi elementi, descritti nelle spiegazioni ai singoli articoli (n. 3):

 Il progetto è limitato ai redditi di interessi. Nel 2014 il Consiglio federale aveva

proposto di includere in particolare i redditi di partecipazioni estere. Grazie a questa semplificazione, nel nuovo sistema il disbrigo della procedura è meno complesso.

 La responsabilità penale dell’agente pagatore è esclusa in caso di negligenza. Ciò

non era previsto nel progetto del 2014 e rappresenta una semplificazione a favore degli agenti pagatori.

 Inoltre, gli agenti pagatori riceveranno un indennizzo per lo sforzo di implemen-

tazione. Anche questo elemento rappresenta una novità e dovrebbe favorire l’attuazione del nuovo sistema.

 Oltre a tutto ciò, il Consiglio federale prevede che in futuro le società possano

scegliere tra la vecchia e la nuova procedura dell’imposta preventiva. In questo modo si terrà conto, in particolare, degli interessi delle PMI con investitori domiciliati in Svizzera.

 Il progetto del 2014 prevedeva l’esenzione dalla nuova imposta preventiva sol-

tanto per le persone giuridiche svizzere (oltre agli investitori domiciliati all’estero) con l’obbligo di tenuta della contabilità o di revisione. Ciò avrebbe comportato un onere aggiuntivo significativo per le banche nell’identificazione dei loro investitori. Nel presente progetto, questo chiarimento non è più necessario, poiché la nuova imposta preventiva verrà riscossa soltanto sulle persone fisiche domiciliate in Svizzera. Le banche dispongono perlopiù già delle informazioni necessarie a tal fine.

 La nuova imposta preventiva dovrà essere riversata dagli agenti pagatori solo tri-

mestralmente. In questo modo sarà possibile correggere tempestivamente eventuali calcoli errati. In un diverso contesto concernente i tassi d’interesse, non va inoltre trascurato il vantaggio di liquidità per le banche nel periodo che intercorre tra la riscossione e il riversamento della nuova imposta preventiva.

 Il progetto del 2014 prevedeva di assoggettare all’imposta sul reddito e all’impo-

sta preventiva i cosiddetti interessi pro rata*. Questa proposta è stata respinta a maggioranza durante la procedura di consultazione.

Il nuovo progetto introduce inoltre un regolamento riguardante i pagamenti sostitu-

tivi.

Infine, il progetto è accompagnato da un adeguamento delle tasse di bollo. In futuro la compravendita di obbligazioni svizzere non sarà più soggetta alla tassa di negozia-

zione.