Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
nistrativi, i costi e i rischi legati alla gestione e alla responsabilità (n. 1.1.6). L’attuale progetto tiene conto di questi aspetti in diversi punti. Il progetto prevede diversi elementi, descritti nelle spiegazioni ai singoli articoli (n. 3):
Il progetto è limitato ai redditi di interessi. Nel 2014 il Consiglio federale aveva
proposto di includere in particolare i redditi di partecipazioni estere. Grazie a questa semplificazione, nel nuovo sistema il disbrigo della procedura è meno complesso.
La responsabilità penale dell’agente pagatore è esclusa in caso di negligenza. Ciò
non era previsto nel progetto del 2014 e rappresenta una semplificazione a favore degli agenti pagatori.
Inoltre, gli agenti pagatori riceveranno un indennizzo per lo sforzo di implemen-
tazione. Anche questo elemento rappresenta una novità e dovrebbe favorire l’attuazione del nuovo sistema.
Oltre a tutto ciò, il Consiglio federale prevede che in futuro le società possano
scegliere tra la vecchia e la nuova procedura dell’imposta preventiva. In questo modo si terrà conto, in particolare, degli interessi delle PMI con investitori domiciliati in Svizzera.
Il progetto del 2014 prevedeva l’esenzione dalla nuova imposta preventiva sol-
tanto per le persone giuridiche svizzere (oltre agli investitori domiciliati all’estero) con l’obbligo di tenuta della contabilità o di revisione. Ciò avrebbe comportato un onere aggiuntivo significativo per le banche nell’identificazione dei loro investitori. Nel presente progetto, questo chiarimento non è più necessario, poiché la nuova imposta preventiva verrà riscossa soltanto sulle persone fisiche domiciliate in Svizzera. Le banche dispongono perlopiù già delle informazioni necessarie a tal fine.
La nuova imposta preventiva dovrà essere riversata dagli agenti pagatori solo tri-
mestralmente. In questo modo sarà possibile correggere tempestivamente eventuali calcoli errati. In un diverso contesto concernente i tassi d’interesse, non va inoltre trascurato il vantaggio di liquidità per le banche nel periodo che intercorre tra la riscossione e il riversamento della nuova imposta preventiva.
Il progetto del 2014 prevedeva di assoggettare all’imposta sul reddito e all’impo-
sta preventiva i cosiddetti interessi pro rata*. Questa proposta è stata respinta a maggioranza durante la procedura di consultazione.
Il nuovo progetto introduce inoltre un regolamento riguardante i pagamenti sostitu-
tivi.
Infine, il progetto è accompagnato da un adeguamento delle tasse di bollo. In futuro la compravendita di obbligazioni svizzere non sarà più soggetta alla tassa di negozia-